Incarto n. 15.2016.65
Lugano 5 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Walser, vicepresidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 luglio 2016 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 24 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante l’unità di comproprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (inc. imm. __________) promossa dalla
PI 2, nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’avv. PR 1 )
e, quale terza proprietaria del pegno, di
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la proprietà per piani n. __________, pari a __________ della particella n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'035'566.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015;
che un secondo esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato notificato alla terza proprietaria del fondo gravato, la __________;
che il 3 giugno 2016 l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto unico della predetta unità, fissato per il __________ alle ore __________;
che il 23 giugno 2016 l’avv. PA 1 ha insinuato nei confronti di PI 1 il credito del suo cliente RI 1, garantito da sequestro annotato a registro fondiario il 4 ottobre 2011, segnalando che lo stesso era in fase di convalida, sicché al suo cliente dovevano essere riconosciuti i benefici previsti dall’art. 281 LEF;
che il 24 giugno 2016 l’UE ha comunicato agli interessati l’elenco oneri;
che nella parte “B. Altri oneri” dell’elenco oneri, l’UE ha riportato dai fogli del registro fondiario relativi all’unità e al fondo base in questione diverse servitù, annotazioni e menzioni, tra cui la restrizione del diritto di disporre consecutiva al sequestro decretato a favore di RI 1, e ha indicato in una tabella in fondo all’elenco il numero del sequestro e dell’esecuzione a convalida dello stesso così come l’importo aggiornato al 24 agosto 2016;
che con scritto dello stesso 24 giugno l’UE ha respinto l’insinuazione di credito di RI 1, spiegando che non è garantito da ipoteca legale o convenzionale;
che con ricorso del 27 luglio 2016 RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisine appena menzionata e l’ammissione della sua pretesa nell’elenco oneri senza eccezioni nella “Sezione A (Crediti garantiti da pegno immobiliare)” o, in subordine, nella “Sezione B (Altri oneri)”;
che stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli altri interessati per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 luglio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), il termine venendo a scadere durante le ferie esecutive dal 15 al 31 luglio e quindi il terzo giorno utile successivo, giusta i combinati art. 56 n. 2 e 63 LEF (per il rinvio degli art. 31 LEF e 145 cpv. 4 CPC);
che il ricorrente fa valere che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_394-395/2014 del 21 luglio 2014, pubblicata in BlSchK 2015 pagg. 185 segg.) anche le restrizioni del diritto di disporre consecutive a un sequestro devono essere inserite nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri;
che l’insorgente ritiene pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con tale giurisprudenza e postula l’iscrizione della sua pretesa nella sezione A dell’elenco oneri, richiamando il diritto di partecipare al pignoramento giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata l’iscrizione nella sezione B;
che la domanda principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha precisato, nella decisione invocata dal ricorrente, che le restrizioni del diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere iscritte nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma anche perché il sequestro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF 116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);
che in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del pegno;
che i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’eventuale eccedenza dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e 113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art. 219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);
che la domanda intesa all’inserimento del credito dell’insorgente nella sezione B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in realtà, è già il caso;
che in effetti il sequestro ottenuto dal ricorrente è menzionato nella rubrica “Annotazioni” della “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (“Dg” __________ del 4 ottobre 2011), come peraltro rilevato dallo stesso ricorrente (v. ricorso, pag. 7, pto 7);
che con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– , ; – , ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.