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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2003 15.2003.40

July 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·399 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2003.40

Lugano 14 luglio 2003 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio gli avvisi di pignoramento 29 gennaio 2003 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

__________  

viste le osservazioni 4 marzo 2003 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenza 2 maggio 2003, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il ricorso 20 febbraio 2003 interposto da __________, accertando una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa emanazione di decisioni sull’opposizione (ex art. 85 vLAMal., ora ex art. 52 LPGA) da lui interposta il 7 agosto 2002 alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 dell’assicuratore, le quali non sono pertanto passate in giudicato;

                                         che siffatta sentenza, notificata il 9 maggio 2003, è passata in giudicato;

                                         che l’opposizione (ex art. 74 LEF) interposta dal ricorrente non risulta pertanto essere validamente rigettata dalla cassa;

                                         che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;

                                         che la continuazione delle esecuzioni n. __________ e __________ è pertanto da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22 LEF; 85 vLAMal.; 52 LPGA; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 20 febbraio 2003 di __________ è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, gli avvisi di pignoramento 29 gennaio 2003 emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ sono dichiarati nulli.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                               – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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