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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2001 15.2001.00275

October 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·809 words·~4 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2001.00275

Lugano 30 ottobre 2001 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 settembre 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’emanazione del PE n. __________ a carico del ricorrente chiesta dalla:

__________ rappr. dallo St.leg. __________

viste le osservazioni 12 ottobre 2001 della __________ e 15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la __________ ha fatto emettere contro il ricorrente, il 24 settembre 2001, un precetto esecutivo per l’importo di fr. 320'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1989, indicando quale titolo di credito la “restituzione dell’indebito arricchimento dovuto al versamento di DM 314'381__________ da parte della __________ ” (doc. A);

                                         che la __________ aveva già in precedenza fatto spiccare altri tre precetti esecutivi per la stessa somma e la stessa causale in data 23 settembre 1998 (doc. B), risp. 27 settembre 1999 (doc. C) e 26 settembre 2000 (doc. D);

                                         che l’escusso ha sempre interposto opposizione;

                                         che il ricorrente si aggrava contro l’ultimo precetto in data, allegando che “il fatto di reiterare con i precetti esecutivi, non per incassare i presunti crediti, ma unicamente per irritare l’escusso ledendone l’immagine finanziaria, e per interrompere la prescrizione di un’eventuale, mai proposta, causa ordinaria di indebito arricchimento, è suscettibile di raffigurare un manifesto abuso di diritto”;

                                         che la resistente afferma invece che vi sono ragioni oggettive (chiarificazione della posizione di terze persone e di altri punti per disporre dei necessari mezzi di prova) che impedirebbero al momento attuale di adire le vie legali per ottenere l’importo posto in esecuzione;

                                         che la stessa si dice disposta a spiegare la sua posizione nel dettaglio ai giudici per dimostrare la sua assoluta buona fede;

                                         che tale provvedimento, a supporre che fosse ammissibile, si rivela inutile;

                                         che infatti soltanto l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.);

                                         che l’inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o è in grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.);

                                         che in casu le precedenti esecuzioni sono tutte sospese da opposizioni;

                                         che d’altronde, non è contestato che uno degli scopi dell’escutente è di interrompere la prescrizione del suo asserito credito;

                                         che tale scopo – di regola considerato lecito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 136 ad art. 67), già per il fatto che l’art. 135 n. 2 CO prevede che il decorso della prescrizione possa essere interrotto mediante atti esecutivi – non può certo essere qualificato di abusivo qualora l’escutente, come nel caso di specie, si dichiara disposto a non (più) promuovere esecuzioni (risp. a ritirare quelle inoltrate dietro rimborso delle spese esecutive) nel caso in cui l’escusso dovesse rinunciare formalmente a far valere l’eccezione di prescrizione;

                                         che siffatta rinuncia, con le riserve d’uso, non arreca alcun danno all’escusso qualora lo stesso ritenga di non essere debitore dell’importo richiesto;

                                         che in queste circostanze la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva;

                                         che pertanto il ricorso è da respingere;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 28 settembre 2001 __________ è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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