Incarto n. 15.2001.00275
Lugano 30 ottobre 2001 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 settembre 2001 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’emanazione del PE n. __________ a carico del ricorrente chiesta dalla:
__________ rappr. dallo St.leg. __________
viste le osservazioni 12 ottobre 2001 della __________ e 15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ ha fatto emettere contro il ricorrente, il 24 settembre 2001, un precetto esecutivo per l’importo di fr. 320'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1989, indicando quale titolo di credito la “restituzione dell’indebito arricchimento dovuto al versamento di DM 314'381__________ da parte della __________ ” (doc. A);
che la __________ aveva già in precedenza fatto spiccare altri tre precetti esecutivi per la stessa somma e la stessa causale in data 23 settembre 1998 (doc. B), risp. 27 settembre 1999 (doc. C) e 26 settembre 2000 (doc. D);
che l’escusso ha sempre interposto opposizione;
che il ricorrente si aggrava contro l’ultimo precetto in data, allegando che “il fatto di reiterare con i precetti esecutivi, non per incassare i presunti crediti, ma unicamente per irritare l’escusso ledendone l’immagine finanziaria, e per interrompere la prescrizione di un’eventuale, mai proposta, causa ordinaria di indebito arricchimento, è suscettibile di raffigurare un manifesto abuso di diritto”;
che la resistente afferma invece che vi sono ragioni oggettive (chiarificazione della posizione di terze persone e di altri punti per disporre dei necessari mezzi di prova) che impedirebbero al momento attuale di adire le vie legali per ottenere l’importo posto in esecuzione;
che la stessa si dice disposta a spiegare la sua posizione nel dettaglio ai giudici per dimostrare la sua assoluta buona fede;
che tale provvedimento, a supporre che fosse ammissibile, si rivela inutile;
che infatti soltanto l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.);
che l’inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni precedenti o è in grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.);
che in casu le precedenti esecuzioni sono tutte sospese da opposizioni;
che d’altronde, non è contestato che uno degli scopi dell’escutente è di interrompere la prescrizione del suo asserito credito;
che tale scopo – di regola considerato lecito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 136 ad art. 67), già per il fatto che l’art. 135 n. 2 CO prevede che il decorso della prescrizione possa essere interrotto mediante atti esecutivi – non può certo essere qualificato di abusivo qualora l’escutente, come nel caso di specie, si dichiara disposto a non (più) promuovere esecuzioni (risp. a ritirare quelle inoltrate dietro rimborso delle spese esecutive) nel caso in cui l’escusso dovesse rinunciare formalmente a far valere l’eccezione di prescrizione;
che siffatta rinuncia, con le riserve d’uso, non arreca alcun danno all’escusso qualora lo stesso ritenga di non essere debitore dell’importo richiesto;
che in queste circostanze la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva;
che pertanto il ricorso è da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC
pronuncia:
1. Il ricorso 28 settembre 2001 __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario