Incarto n. 15.2000.00056
Lugano 27 aprile 2000 FP/fc/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
__________
Contro
__________ e meglio contro la decisione 7 aprile 2000 di non dar seguito alla domanda di esecuzione contro la società
__________
viste le osservazioni 19 aprile 2000 dell'UE di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 22 marzo 2000 __________ ha inoltrato all’UE di __________ una domanda di esecuzione nei confronti della __________, __________ (in seguito __________);
che con scritto 24 marzo 2000 l’UE di __________ ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione, sostenendo che la società deve essere escussa alla sede principale di __________
che in data 5 aprile 2000 la creditrice ha rinnovato la domanda di esecuzione, la quale è stata respinta dall’UE di Lugano il 7 aprile 2000 sulla base delle stesse motivazioni di cui allo scritto 24 marzo 2000;
che con ricorso 10 aprile 2000 __________ si è aggravata contro tale decisione postulando l’accoglimento della propria domanda di esecuzione nei confronti della __________;
che con osservazioni 19 aprile 2000 l'UE di Lugano chiede la reiezione del gravame e conferma la correttezza del proprio operato;
che per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede;
che non vi è foro esecutivo autonomo nel caso di una succursale, ancorché iscritta a Registro di commercio (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/monaco 1998, n.62 ad art. 46 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 10 n.17, p.71);
che nel caso di specie l’UE di __________ ha agito correttamente rifiutando la domanda di esecuzione della ricorrente, essendo iscritta a Lugano unicamente la succursale della __________, la cui sede principale è __________;
che il gravame va quindi respinto;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria