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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2000 15.2000.56

27. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·527 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00056

Lugano 27 aprile 2000 FP/fc/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di

__________  

  Contro  

__________ e meglio contro la decisione 7 aprile 2000 di non dar seguito alla domanda di esecuzione contro la società

__________

viste le osservazioni 19 aprile 2000 dell'UE di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 22 marzo 2000 __________ ha inoltrato all’UE di __________ una domanda di esecuzione nei confronti della __________, __________ (in seguito __________);

                                         che con scritto 24 marzo 2000 l’UE di __________ ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione, sostenendo che la società deve essere escussa alla sede principale di __________

                                         che in data 5 aprile 2000 la creditrice ha rinnovato la domanda di esecuzione, la quale è stata respinta dall’UE di Lugano il 7 aprile 2000 sulla base delle stesse motivazioni di cui allo scritto 24 marzo 2000;          

                                         che con ricorso 10 aprile 2000 __________ si è aggravata contro tale decisione postulando l’accoglimento della propria domanda di esecuzione nei confronti della __________;

                                         che con osservazioni 19 aprile 2000 l'UE di Lugano chiede la reiezione del gravame e conferma la correttezza del proprio operato;

                                         che per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede;

                                         che non vi è foro esecutivo autonomo nel caso di una succursale, ancorché iscritta a Registro di commercio (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/monaco 1998, n.62 ad art. 46 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 10 n.17, p.71);

                                         che nel caso di specie l’UE di __________ ha agito correttamente rifiutando la domanda di esecuzione della ricorrente, essendo iscritta a Lugano unicamente la succursale della __________, la cui sede principale è __________; 

                                         che il gravame va quindi respinto;

                                         che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto

                                         amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

                                         (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,

                                         Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,

                                         Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato

                                         codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1

                                         primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383     

                                         cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamato l'art. 46 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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