Incarto n. 16.2002.00061
Lugano 29 luglio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il reclamo (legge e diritto) 5 luglio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile del Tribunale d'appello emanata nell'ambito della domanda di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio della ricorrente, __________ (__________)
esaminati gli atti,
in fatto e in diritto: che con sentenza 13 maggio 2002 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello inoltrato da __________ il 13 maggio 2002, ha annullato la decisione 11 maggio 2001 con la quale l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio, __________;
che la domanda di riesame di questa decisione, formulata da __________ il 10 giugno 2002, è stata dichiarata irricevibile con sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile;
che contro questa decisione __________ è insorta con reclamo 5 luglio 2002, chiedendo a questa Camera l'annullamento della sentenza della prima Camera civile per imparzialità, arbitrio di legge e diritto e favoreggiamento, con il conseguente accoglimento della sua domanda di riesame;
che la Camera di cassazione civile è competente a giudicare i ricorsi inoltrati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 cpv. 1 CPC);
che pertanto, trattandosi di una sentenza della prima Camera civile, non è data la competenza di questa Camera ad esprimersi sul ricorso contro la stessa presentato da __________;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo 5 luglio 2002 __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla prima Camera civile del Tribunale appello.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria