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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.07.2002 16.2002.61

29. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·406 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00061

Lugano 29 luglio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenuto)

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il reclamo (legge e diritto) 5 luglio 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile del Tribunale d'appello emanata nell'ambito della domanda di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio della ricorrente, __________ (__________)

esaminati gli atti,

in fatto e in diritto:      che con sentenza 13 maggio 2002 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello inoltrato da __________ il 13 maggio 2002, ha annullato la decisione 11 mag­gio 2001 con la quale l'autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti del figlio, __________;

                                         che la domanda di riesame di questa decisione, formulata da __________ il 10 giugno 2002, è stata dichiarata irricevibile con sentenza 21 giugno 2002 della prima Camera civile;

                                         che contro questa decisione __________ è insorta con reclamo 5 luglio 2002, chiedendo a questa Camera l'annullamento della sentenza della prima Camera civile per imparzialità, arbitrio di legge e diritto e favoreggiamento, con il conseguente accoglimento della sua domanda di riesame;

                                         che la Camera di cassazione civile è competente a giudicare i ricorsi inoltrati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 cpv. 1 CPC);

                                         che pertanto, trattandosi di una sentenza della prima Camera civile, non è data la competenza di questa Camera ad esprimersi sul ricorso contro la stessa presentato da __________;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:                

                                   1.   Il reclamo 5 luglio 2002 __________ è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -     __________

                                         Comunicazione alla prima Camera civile del Tribunale appello.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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