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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2002 12.2002.91

December 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·559 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.91

Lugano 20 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2001.00171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 marzo 2001 da

__________ e __________ entrambi rappr. dallo studio legale __________

  contro  

__________  rappr. dall' avv. __________  

con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 16'718.15 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2000 in materia di responsabilità degli enti pubblici che il Segretario Assessore, con decisione 4 aprile 2002, ha respinto "per incompetenza giurisdizionale".

Ed ora sull'appello 29 aprile 2002 degli attori che chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia riconosciuta la competenza giurisdizionale del Pretore a giudicare della domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 11 febbraio 2002, postula la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che gli attori hanno convenuto il Comune di __________ per ottenere il risarcimento delle spese che hanno affrontato per l'organizzazione di una disco-festa da tenersi al __________ a di __________ la cui utilizzazione è stata, in un primo tempo, concessa dal Comune con formale autorizzazione municipale e, in seguito, revocata;

                                         che hanno invocato la responsabilità del Comune sulla base della L sulla responsabilità degli enti pubblici;

                                         che il primo giudice ha respinto la petizione dichiarandosi incompetente a decidere;

                                         che l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici (marginale "competenza giudiziaria") prevede che "per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile", dove, per giudice civile ordinario, si intende il Giudice di pace o il Pretore a dipendenza delle competenze per valore (Scolari, Diritto amministrativo, n. 1313);

                                         che la decisione del primo giudice di ritenersi incompetente, nella cui motivazione si ritrovano argomentazioni che avrebbero eventualmente potuto condurre alla reiezione della petizione nel merito, è quindi manifestamente errata poiché contraria ad una chiara e incontestata disposizione positiva di legge;

                                         che, di conseguenza, la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccepita dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia;

                                         che le spese e le ripetibili di prima sede, dovendosi ancora giudicare sul merito, non sono assegnate mentre quelle d'appello sono a carico del convenuto che ha insistito per la conferma del giudizio qui riformato;

Per i quali motivi

visto l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 29 aprile 2002 di __________ e __________ è accolto e di conseguenza la decisione 4 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:

                                         1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Pretore è

                                            respinta.

                                         2. Non si prelevano tasse o spese.

                                   2.   La tassa di giustizia (Fr. 300.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico del Comune di __________ che verserà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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