Incarto n. 12.2002.91
Lugano 20 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2001.00171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 marzo 2001 da
__________ e __________ entrambi rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall' avv. __________
con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 16'718.15 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2000 in materia di responsabilità degli enti pubblici che il Segretario Assessore, con decisione 4 aprile 2002, ha respinto "per incompetenza giurisdizionale".
Ed ora sull'appello 29 aprile 2002 degli attori che chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia riconosciuta la competenza giurisdizionale del Pretore a giudicare della domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 11 febbraio 2002, postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che gli attori hanno convenuto il Comune di __________ per ottenere il risarcimento delle spese che hanno affrontato per l'organizzazione di una disco-festa da tenersi al __________ a di __________ la cui utilizzazione è stata, in un primo tempo, concessa dal Comune con formale autorizzazione municipale e, in seguito, revocata;
che hanno invocato la responsabilità del Comune sulla base della L sulla responsabilità degli enti pubblici;
che il primo giudice ha respinto la petizione dichiarandosi incompetente a decidere;
che l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici (marginale "competenza giudiziaria") prevede che "per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile", dove, per giudice civile ordinario, si intende il Giudice di pace o il Pretore a dipendenza delle competenze per valore (Scolari, Diritto amministrativo, n. 1313);
che la decisione del primo giudice di ritenersi incompetente, nella cui motivazione si ritrovano argomentazioni che avrebbero eventualmente potuto condurre alla reiezione della petizione nel merito, è quindi manifestamente errata poiché contraria ad una chiara e incontestata disposizione positiva di legge;
che, di conseguenza, la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccepita dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia;
che le spese e le ripetibili di prima sede, dovendosi ancora giudicare sul merito, non sono assegnate mentre quelle d'appello sono a carico del convenuto che ha insistito per la conferma del giudizio qui riformato;
Per i quali motivi
visto l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 29 aprile 2002 di __________ e __________ è accolto e di conseguenza la decisione 4 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:
1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Pretore è
respinta.
2. Non si prelevano tasse o spese.
2. La tassa di giustizia (Fr. 300.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico del Comune di __________ che verserà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario