Incarto n. 12.2000.00007
Lugano 2 marzo 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.5 della Pretura del distretto di Leventina, promossa con petizione 28 febbraio 1997 da
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rappr. dallo studio legale __________
contro
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rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'356.40 oltre accessori, domanda ammessa dal Pretore con sentenza 13 dicembre 1999 limitatamente a fr. 17'049.30 oltre interessi;
Appellante la convenuta in materia di spese e ripetibili, gravame cui l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2000 si oppone;
Letti ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto
che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'556.40 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
che la convenuta con risposta 12 giugno 1997 si è opposta alla pretesa, eccezion fatta per l'importo di fr. 849.30;
che il Pretore con sentenza del 13 dicembre 1997 ha accolto la petizione per fr. 17'049.30 oltre interessi;
che in tema di spese e ripetibili egli ha gravato la convenuta dei 2/3 dei costi della procedura e di fr. 3'200.-- di ripetibili;
che la convenuta con l'appello lamenta la violazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 148 CPC, e chiede perciò che sia l'attrice ad essere considerata soccombente per i 2/3 e ad essere condannata alla rifusione in suo favore di fr. 3'400.-- per ripetibili;
che l'attrice con le osservazioni del 15 febbraio 2000 si oppone al gravame;
Considerato
in diritto
che secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC gli oneri della causa sono per principio sopportati dalla parte soccombente;
che la soccombenza delle parti viene di regola determinata secondo il criterio aritmetico, ossia valutando percentualmente quale è stato per loro l'esito della causa per rapporto alle domande formulate;
che il disposto eccezionale dell'art. 148 cpv. 2 CPC prevede la possibilità di derogare al criterio aritmetico qualora ve ne sia un giusto motivo;
che nella specie nulla giustifica di derogare al consueto criterio aritmetico;
che lo stesso Pretore ha giustamente affermato che gli oneri della causa devono seguire la soccombenza (consid. 12, pag. 6);
che pertanto è probabilmente solo per una svista che egli ha ritenuto maggiormente soccombente la convenuta rispetto all'attrice;
che infatti è di meridiana evidenza che a fronte di una domanda di causa di fr. 53'356.40 e del suo accoglimento per soli fr. 17'049.30 è l'attrice ad essere soccombente per circa 2/3 e non la convenuta;
che la suddivisione delle soccombenze in 2/3 e 1/3 non è di per sé contestata ed è comunque del tutto corretta;
che nemmeno l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è contestato;
che pertanto, in riforma del giudizio impugnato, le stesse vanno accollate all'attrice per 2/3 e alla convenuta per 1/3;
che di conseguenza è inoltre l'attrice a dovere rifondere le ripetibili alla convenuta e non viceversa;
che l'importo di fr. 3'200.-- stabilito dal Pretore non è oggetto di critiche e può quindi essere confermato;
che la convenuta postula inoltre l'attribuzione di ulteriori fr. 200.-- di ripetibili in relazione al decreto del 10 febbraio 1998, a lei favorevole, che aveva rinviato al merito il giudizio sulle ripetibili;
che anche questa doglianza risulta giustificata, atteso che il dispositivo n. 2 del cennato decreto riservava "il riconoscimento di adeguate ripetibili a favore di quella convenuta in sede di merito", il che non è tuttavia avvenuto;
che il richiesto importo di fr. 200.-- appare adeguato e può pertanto essere attribuito;
che l’appello va di conseguenza integralmente accolto;
che le spese di questa procedura sono perciò a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte adeguate ripetibili di appello (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza 13 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Leventina è riformato nel modo seguente:
2. La tassa di giudizio di fr. 1’200.-e le spese di fr. 800.--, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 3’400.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 220.- di tassa di giustizia e in fr. 30.- di spese (totale fr. 250.-), già anticipati dalla convenuta, sono a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario