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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2000 12.2000.7

2. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·767 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00007

Lugano 2 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.5 della Pretura del distretto di Leventina, promossa con petizione 28 febbraio 1997 da

                                          __________

                                          rappr. dallo studio legale __________

                                          contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'356.40 oltre accessori, domanda ammessa dal Pretore con sentenza 13 dicembre 1999 limitatamente a fr. 17'049.30 oltre interessi;

Appellante la convenuta in materia di spese e ripetibili, gravame cui l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2000 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto

                                         che con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'556.40 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;

                                         che la convenuta con risposta 12 giugno 1997 si è opposta alla pretesa, eccezion fatta per l'importo di fr.  849.30;

                                         che il Pretore con sentenza del 13 dicembre 1997 ha accolto la petizione per fr. 17'049.30 oltre interessi;

                                         che in tema di spese e ripetibili egli ha gravato la convenuta dei 2/3 dei costi della procedura e di fr. 3'200.-- di ripetibili;

                                         che la convenuta con l'appello lamenta la violazione del principio della soccombenza sancito dall'art. 148 CPC, e chiede perciò che sia l'attrice ad essere considerata soccombente per i 2/3 e ad essere condannata alla rifusione in suo favore di fr. 3'400.-- per ripetibili;

                                         che l'attrice con le osservazioni del 15 febbraio 2000 si oppone al gravame;

Considerato

in diritto

                                         che secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC gli oneri della causa sono per principio sopportati dalla parte soccombente;

                                         che la soccombenza delle parti viene di regola determinata secondo il criterio aritmetico, ossia valutando percentualmente quale è stato per loro l'esito della causa per rapporto alle domande formulate;

                                         che il disposto eccezionale dell'art. 148 cpv. 2 CPC prevede la possibilità di derogare al criterio aritmetico qualora ve ne sia un giusto motivo;

                                         che nella specie nulla giustifica di derogare al consueto criterio aritmetico;

                                         che lo stesso Pretore ha giustamente affermato che gli oneri della causa devono seguire la soccombenza (consid. 12, pag. 6);

                                         che pertanto è probabilmente solo per una svista che egli ha ritenuto maggiormente soccombente la convenuta rispetto all'attrice;

                                         che infatti è di meridiana evidenza che a fronte di una domanda di causa di fr. 53'356.40 e del suo accoglimento per soli fr. 17'049.30 è l'attrice ad essere soccombente per circa 2/3 e non la convenuta;

                                         che la suddivisione delle soccombenze in 2/3 e 1/3 non è di per sé contestata ed è comunque del tutto corretta;

                                         che nemmeno l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è contestato;

                                         che pertanto, in riforma del giudizio impugnato, le stesse vanno accollate all'attrice per 2/3 e alla convenuta per 1/3;

                                         che di conseguenza è inoltre l'attrice a dovere rifondere le ripetibili alla convenuta e non viceversa;

                                         che l'importo di fr. 3'200.-- stabilito dal Pretore non è oggetto di critiche e può quindi essere confermato;

                                         che la convenuta postula inoltre l'attribuzione di ulteriori fr. 200.-- di ripetibili in relazione al decreto del 10 febbraio 1998, a lei favorevole, che aveva rinviato al merito il giudizio sulle ripetibili;

                                         che anche questa doglianza risulta giustificata, atteso che il dispositivo n. 2 del cennato decreto riservava "il riconoscimento di adeguate ripetibili a favore di quella convenuta in sede di merito", il che non è tuttavia avvenuto;

                                         che il richiesto importo di fr. 200.-- appare adeguato e può pertanto essere attribuito;

                                         che l’appello va di conseguenza integralmente accolto;

                                         che le spese di questa procedura sono perciò a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte adeguate ripetibili di appello (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

                                    I.   L’appello 10 gennaio 2000 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza 13 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Leventina è riformato nel modo seguente:

                                         2.     La tassa di giudizio di fr. 1’200.-e le spese di fr. 800.--, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 3’400.-- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 220.- di tassa di giustizia e in fr. 30.- di spese (totale fr. 250.-), già anticipati dalla convenuta, sono a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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