Incarto n° 11.2003.154
Lugano 22 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____.____ (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 novembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________ per ottenere la revoca della tutela istituita nei confronti della stessa __________ __________ su richiesta della Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti gli appelli del 5 dicembre 2003 presentati da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 19 novembre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che, su istanza della Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________), con decisione del 10 aprile 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ (nata il ____________________ 1958) per infermità e debolezza di mente (art. 369 CC);
che la Delegazione tutoria di __________ ha quindi nominato come tutrice __________ __________, poi sostituita dal tutore ufficiale __________ __________;
che il 10 novembre 2000 __________ e la madre __________ __________ hanno chiesto la revoca della tutela;
che con decisione del 19 novembre 2003 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la domanda, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico di __________ __________;
che con scritti del 5 dicembre 2003 __________ e __________ __________ sono insorte contro tale decisione, la prima chiedendone la revoca e la seconda dichiarando di non volere un tutore, ma di voler “vivere con mia figlia in gestione della nostra vita, siamo persone normali”;
che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che gli atti in esame possono essere trattati solo come appelli, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come rileva l'autorità di vigilanza, una tutela può essere revocata qualora non si riveli più giustificata o qualora, seppure giustificata, essa possa essere sostituita da un provvedimento meno incisivo (art. 433 CC);
che l'appello di __________ __________ è così motivato:
1. Farò pervenire prove mediche che non ho questo disturbo. Sono una persona normale istruita e intelligente;
2. Vi saranno tutte le prove delle persone che conosco;
3. Non ho bisogno di persone di sostegno e tutore;
4. Al contratto di lavoro che avrò desidero gestire io la mia vita;
5. Il sig. __________ deve dimettersi dall'incarico;
6. Contesto testo __________ non nomina di fatti __________ __________;
che con ciò la ricorrente si limita – per quanto è dato di capire – a negare l'esistenza dei disturbi della personalità che hanno indotto l'autorità di vigilanza a respingere la revoca della tutela, contestando sostanzialmente la perizia psichiatrica e la designazione di un tutore, senza però spiegare perché gli accertamenti eseguiti non sarebbero più pertinenti;
che non si comprende di conseguenza per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata;
che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito e dev'essere dichiarato irricevibile;
che analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'appello di __________ __________, onde l'inutilità di approfondire la di lei legittimazione a ricorrere;
che, infatti, l'appello di __________ __________ si esaurisce nell'affermazione di non voler vivere con la figlia assistita da un tutore, senza indicare tuttavia quali elementi renderebbero ormai inadeguata la tutela;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può prescindere nondimeno dal prelevare spese, le appellanti essendo sprovviste di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Gli appelli sono irricevibili.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________;
Comunicazione:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria