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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.2003 11.2003.154

22. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·817 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n° 11.2003.154

Lugano 22 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. ____.____ (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 novembre 2000 da

__________ e __________ __________, __________   per ottenere la revoca della tutela istituita nei confronti della stessa __________ __________ su richiesta della   Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se devono essere accolti gli appelli del 5 dicembre 2003 presentati da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 19 novembre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                          che, su istanza della Delegazione tutoria di __________ (ora Com­missione tutoria regionale __________), con decisione del 10 aprile 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ (nata il ____________________ 1958) per infermità e debolezza di mente (art. 369 CC);

                                         che la Delegazione tutoria di __________ ha quindi nominato come tutrice __________ __________, poi sostituita dal tutore ufficiale __________ __________;

                                         che il 10 novembre 2000 __________ e la madre __________ __________ hanno chiesto la revoca della tutela;

                                         che con decisione del 19 novembre 2003 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la domanda, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico di __________ __________;

                                         che con scritti del 5 dicembre 2003 __________ e __________ __________ sono insorte contro tale decisione, la prima chiedendone la revoca e la seconda dichiarando di non volere un tutore, ma di voler “vivere con mia figlia in gestione della nostra vita, siamo persone normali”;

                                         che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che gli atti in esame possono essere trattati solo come appelli, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);

                                         che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

                                         che, come rileva l'autorità di vigilanza, una tutela può essere revocata qualora non si riveli più giustificata o qualora, seppure giustificata, essa possa essere sostituita da un provvedimento meno incisivo (art. 433 CC);

                                         che l'appello di __________ __________ è così motivato:

                                         1. Farò pervenire prove mediche che non ho questo disturbo. Sono una persona normale istruita e intelligente;

                                         2. Vi saranno tutte le prove delle persone che conosco;

                                         3. Non ho bisogno di persone di sostegno e tutore;

                                         4. Al contratto di lavoro che avrò desidero gestire io la mia vita;

                                         5. Il sig. __________ deve dimettersi dall'incarico;

                                         6. Contesto testo __________ non nomina di fatti __________ __________;

                                         che con ciò la ricorrente si limita – per quanto è dato di capire – a negare l'esistenza dei disturbi della personalità che hanno indotto l'autorità di vigilanza a respin­gere la revoca della tutela, contestando sostanzialmente la perizia psichiatrica e la designazione di un tutore, senza però spiegare perché gli accertamenti eseguiti non sarebbero più pertinenti;

                                         che non si comprende di conseguenza per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata;

                                         che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito e dev'essere dichiarato irricevibile;

                                         che analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'appello di __________ __________, onde l'inutilità di approfondire la di lei legittimazione a ricorrere;

                                         che, infatti, l'appello di __________ __________ si esaurisce nell'afferma­zione di non voler vivere con la figlia assistita da un tutore, senza indicare tuttavia quali elementi renderebbero ormai inadeguata la tutela;

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si può prescindere nondimeno dal prelevare spe­se, le appellanti essendo sprovviste di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Gli appelli sono irricevibili.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________;

                                         Comunicazione:

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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