Incarto n. 11.2002.00108
Lugano 23 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.___._____ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 aprile 1999 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sulla domanda di interpretazione presentata il 23 settembre 2002 da __________ riguardante la sentenza emessa il 9 settembre 2002 da questa Camera (inc. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ (13 novembre 1957) e __________ (3 agosto 1965) è pendente davanti al Pretore del Distretto di Riviera una causa di stato;
che in esito a un'istanza di modifica del contributo provvisionale presentata da __________ o, con decreto cautelare del 2 maggio 2002 il Pretore ha obbligato __________ a versare un contributo alimentare di fr. 1640.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr. 830.– mensili per la figlia __________ (nata il 16 dicembre 1994) dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002, aumentato a fr. 1200.– mensili dopo di allora;
che contro il decreto citato è insorta __________ con un appello del 16 maggio 2002 chiedendo, tra l'altro, di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002, aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito;
che con sentenza del 9 settembre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello (inc. 11.1999.00040) e ha riformato il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel seguente modo:
__________ è tenuto a versare a __________, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
(…)
fr. 1100.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,
fr. 1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e
fr. 1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia Natalie;
che il 23 settembre 2002 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione per sapere se il contributo di mantenimento in favore della figlia debba ritenersi comprendere o no l'assegno familiare di base;
che il 14 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere la domanda, l'assegno dovendo essere aggiunto al contributo alimentare per “giustizia e equità”;
e considerando
in diritto: che se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione (art. 333 CPC);
che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata, tanto meno – contrariamente a quanto reputa __________ nelle osservazioni – con criteri di merito come “giustizia e equità”;
che a parere dell'istante questa Camera ha dimenticato, nel citato dispositivo, di stabilire se il contributo di mantenimento includa l'assegno familiare di base;
che, di per sé, il citato dispositivo non è dunque ambiguo né oscuro, ma tutt'al più incompleto;
che, comunque sia, dalle motivazioni addotte da questa Camera nel consid. 11 della sentenza in questione l'ammontare dovuto dall'istante per il mantenimento di __________ risulta chiaramente definito a due riprese come “contributo per la figlia (assegni familiari compresi)”;
che, del resto, la stessa __________ aveva postulato un contributo di mantenimento per la figlia “comprensivo dell'assegno famigliare” (si vedano le richieste di giudizio a pag. 2 dell'appello 16 maggio 2002);
che ad ogni buon conto, proprio per evitare equivoci o malintese interpretazioni di un dispositivo emesso da questa Camera, giovi ribadire formalmente che il contributo alimentare per la figlia __________ fissato il 9 settembre 2002 già comprende gli assegni familiari di base;
che nelle circostanze descritte la domanda di interpretazione merita accoglimento;
che le spese e le ripetibili del giudizio odierno vanno a carico della convenuta, la quale con la sua resistenza ha indotto l'istante a interpellare la Camera sul senso di un dispositivo esplicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza;
pronuncia: 1. La domanda è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Camera il 9 settembre 2002 è interpretato nel senso che il contributo alimentare stabilito in favore della figlia Natalie già comprende gli assegni familiari di base.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria