Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2002 11.2002.108

23. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·789 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 11.2002.00108

Lugano 23 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.___._____ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 apri­le 1999 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________)   

contro

__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________, __________);  

giudicando ora sulla domanda di interpretazione presentata il 23 settembre 2002 da __________ riguardante la sentenza emessa il 9 settembre 2002 da questa Camera (inc. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che tra __________ (13 novembre 1957) e __________ (3 agosto 1965) è pendente davanti al Pretore del Distretto di Riviera una causa di stato;

                                         che in esito a un'istanza di modifica del contributo provvisionale presentata da __________ o, con decreto cautelare del 2 maggio 2002 il Pretore ha obbligato __________ a versare un contributo alimentare di fr. 1640.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr. 830.– mensili per la figlia __________ (nata il 16 dicembre 1994) dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002, aumentato a fr. 1200.– mensili dopo di allora;

                                         che contro il decreto citato è insorta __________ con un appello del 16 maggio 2002 chiedendo, tra l'altro, di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002, aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito;

                                         che con sentenza del 9 settembre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello (inc. 11.1999.00040) e ha riformato il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel seguente modo:

                                         __________ è tenuto a versare a __________, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         (…)

                                         fr. 1100.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,

                                         fr. 1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e

                                         fr. 1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia Natalie;

                                         che il 23 settembre 2002 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione per sapere se il contributo di mantenimento in favore della figlia debba ritenersi comprendere o no l'assegno familiare di base;

                                         che il 14 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere la domanda, l'assegno dovendo essere aggiunto al contributo alimentare per “giustizia e equità”;

e considerando

in diritto:                        che se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione (art. 333 CPC);

                                         che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata, tanto meno – contrariamente a quanto reputa __________ nelle osservazioni – con criteri di merito come “giustizia e equità”;

                                         che a parere dell'istante questa Camera ha dimenticato, nel citato dispositivo, di stabilire se il contributo di mantenimento includa l'assegno familiare di base;

                                         che, di per sé, il citato dispositivo non è dunque ambiguo né oscu­ro, ma tutt'al più incompleto;

                                         che, comunque sia, dalle motivazioni addotte da questa Camera nel consid. 11 della sentenza in questione l'ammontare dovuto dall'istante per il mantenimento di __________ risulta chiaramente definito a due riprese come “contributo per la figlia (assegni familiari compresi)”;

                                         che, del resto, la stessa __________ aveva postulato un con­tributo di mantenimento per la figlia “comprensivo dell'assegno famigliare” (si vedano le richieste di giudizio a pag. 2 dell'appello 16 maggio 2002);

                                         che ad ogni buon conto, proprio per evitare equivoci o malintese interpretazioni di un dispositivo emesso da questa Camera, giovi ribadire formalmente che il contributo alimentare per la figlia __________ fissato il 9 settembre 2002 già comprende gli assegni familiari di base;

                                         che nelle circostanze descritte la domanda di interpretazione merita accoglimento;

                                         che le spese e le ripetibili del giudizio odierno vanno a carico della convenuta, la quale con la sua resistenza ha indotto l'istan­te a interpellare la Camera sul senso di un dispositivo esplicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza;

pronuncia:              1.   La domanda è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Camera il 9 settembre 2002 è interpretato nel senso che il contributo alimentare stabilito in favore della figlia Natalie già comprende gli assegni familiari di base.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 100.–                          

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. dott. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2002.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2002 11.2002.108 — Swissrulings