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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2002 11.2001.68

June 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·383 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2001.00068

Lugano 20 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (comproprietà immobiliare: rendiconto) del­la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ al quale sono subentrati gli eredi __________, __________ -__________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);  

premesso che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'azione di rendiconto promossa da __________ __________ contro il fratel­lo __________ __________, relativa alla comproprietà della particella n. __________RFD di __________, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 14'000.– per ripetibili;

accertato che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 14 maggio 2001, chiedendo l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

constatato che con osservazioni del 19 giugno 2001 __________, __________ -__________, __________ e __________ __________i, subentrati al padre, deceduto in pendenza di causa, hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

ricordato che in seguito all'avvio di trattative per una soluzione stragiudiziale della vertenza la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello con ordinanza del 12 ottobre 2001;

preso atto che il 7 giugno 2002 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo che mette fine a ogni loro controversia e hanno chiesto lo stralcio della procedura, con spese a carico dell'appellante e compensazione delle ripetibili;

stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto della transazione. La causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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