Incarto n.: 11.2001.00068
Lugano 20 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (comproprietà immobiliare: rendiconto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ al quale sono subentrati gli eredi __________, __________ -__________, __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'azione di rendiconto promossa da __________ __________ contro il fratello __________ __________, relativa alla comproprietà della particella n. __________RFD di __________, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 14'000.– per ripetibili;
accertato che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 14 maggio 2001, chiedendo l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
constatato che con osservazioni del 19 giugno 2001 __________, __________ -__________, __________ e __________ __________i, subentrati al padre, deceduto in pendenza di causa, hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
ricordato che in seguito all'avvio di trattative per una soluzione stragiudiziale della vertenza la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello con ordinanza del 12 ottobre 2001;
preso atto che il 7 giugno 2002 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo che mette fine a ogni loro controversia e hanno chiesto lo stralcio della procedura, con spese a carico dell'appellante e compensazione delle ripetibili;
stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto della transazione. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario