RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00016 DC/sc
Lugano 10 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal
1° gennaio 2002 (VI);
rilevato che l'avv. __________ con scritto 21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);
atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo