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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 39.2002.16

10. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·347 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00016   DC/sc

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal

1° gennaio 2002 (VI);

rilevato che l'avv. __________ con scritto 21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);

atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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