RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00080 grw/nh
Lugano 14 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 15 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Cassa malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - con petizione 15 giugno 2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ "al versamento delle indennità per perdita di guadagno a seguito di malattia dal mese di settembre 1998 sino al 31 marzo 1999 in misura del 100%" (I);
- la petizione è stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (II);
- con atto 7 luglio 2000 la cassa ha chiesto la proroga del termine assegnatole (III);
- il 30 agosto 2000 la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Ci riferiamo alla procedura succitata e le notifichiamo che tra la __________ e il signor __________ è stata raggiunta una transazione (vedi allegato). Accertato questo dato di fatto, la __________ ritiene superflua una risposta di causa e, essendo venuto a mancare l'oggetto della controversia, chiede di stralciare la causa dai ruoli." (IV);
- con scritti 5 e 11 settembre 2000 l'avv. __________, rappr. del ricorrente, ha comunicato il ritiro della petizione per il raggiunto accordo tra le parti (VI) e la rinuncia alla domanda di assistenza giudiziaria (VII).
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will