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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2000 36.2000.80

14. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·301 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00080   grw/nh

Lugano 14 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 15 giugno 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che,                -   con petizione 15 giugno 2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ "al versamento delle indennità per perdita di guadagno a seguito di malattia dal mese di settembre 1998 sino al 31 marzo 1999 in misura del 100%" (I);

                                     -   la petizione è stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (II);

                                     -   con atto 7 luglio 2000 la cassa ha chiesto la proroga del termine assegnatole (III);

                                     -   il 30 agosto 2000 la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Ci riferiamo alla procedura succitata e le notifichiamo che tra la __________ e il signor __________ è stata raggiunta una transazione (vedi allegato). Accertato questo dato di fatto, la __________ ritiene superflua una risposta di causa e, essendo venuto a mancare l'oggetto della controversia, chiede di stralciare la causa dai ruoli." (IV);

                                     -   con scritti 5 e 11 settembre 2000 l'avv. __________, rappr. del ricorrente, ha comunicato il ritiro della petizione per il raggiunto accordo tra le parti (VI) e la rinuncia alla domanda di assistenza giudiziaria (VII).

Per questi motivi

in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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