RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00019 grw/nh
Lugano 12 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 7 febbraio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 gennaio 2000 emanata da
Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso 7.2.2000 __________, rappr. dall'__________, ha chiesto, in via principale, la condanna della cassa malati __________ al pagamento nelle sue mani "dell'indennità giornaliera anche dopo il 31 marzo 2000" e, in via subordinata, la condanna della __________ a che "il danno residuo, a partire dal 1.4.2000, venga calcolato sulla base del salario che avrebbe potuto conseguire nell'attività di aiuto-montatore nel settore degli impianti elettrici" (I);
- con atto 7.3.2000 l'__________, per il ricorrente, ha comunicato al TCA quanto segue:
" Abbiamo preso atto che la Cassa malati __________ vi ha comunicato di annullare la contestata decisione del 9 dicembre 1999 e di riconoscere il versamento dell'indennità giornaliera al nostro rappresentato anche dopo il 31 marzo 2000.
Con la presente vi comunichiamo pertanto di ritirare il ricorso del 7 febbraio 2000." (VI)
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will