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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.19

12. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·251 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00019   grw/nh

Lugano 12 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 7 febbraio 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 21 gennaio 2000 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso 7.2.2000  __________, rappr. dall'__________, ha chiesto, in via principale, la condanna della cassa malati __________ al pagamento nelle sue mani "dell'indennità giornaliera anche dopo il 31 marzo 2000" e, in via subordinata, la condanna della __________ a che "il danno residuo, a partire dal 1.4.2000, venga calcolato sulla base del salario che avrebbe potuto conseguire nell'attività di aiuto-montatore nel settore degli impianti elettrici" (I);

                                     -   con atto 7.3.2000 l'__________, per il ricorrente, ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Abbiamo preso atto che la Cassa malati __________ vi ha comunicato di annullare la contestata decisione del 9 dicembre 1999 e di riconoscere il versamento dell'indennità giornaliera al nostro rappresentato anche dopo il 31 marzo 2000.

Con la presente vi comunichiamo pertanto di ritirare il ricorso del 7 febbraio 2000."  (VI)                                                                              

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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