Incarto n. 30.2004.44/KRM 3041/207
Bellinzona 27 febbraio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2004 presentato da
____________ ____________, domiciliata a ____________, Via ____________, rappr. da: ____________ ____________, ____________,
contro
la decisione ____________ 2004, n. ______/______, emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
rilevato che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con risoluzione 6 febbraio 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 120.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
"ha circolato con il veicolo ____________ superando da 6 a 10 Km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 Km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche."
che la risoluzione è stata presa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1, 43 cpv. 1 lett. a OSS;
che la multa disciplinare di fr. 120.- è stata pagata dal marito della ricorrente, che ha ammesso di avere commesso l'infrazione;
che il pagamento non è tuttavia avvenuto nel termine assegnato nell'ambito della procedura disciplinare, motivo per cui è stata avviata la procedura ordinaria, nella quale oltre alla multa è stato deciso anche il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 40.- e di spese di fr. 20.-;
che tale modo di procedere è ineccepibile e da ricondurre alla negligenza del contravventore nell'effettuare il pagamento della multa;
che nel gravame che ci occupa la ricorrente, senza contestare l'infrazione, chiede di soprassedere al prelevamento di tasse e spese in considerazione della precaria situazione finanziaria della famiglia (marito disoccupato e moglie invalida);
che nella situazione concreta, pur dovendo ammettere il torto della ricorrente per non aver rispettato il termine di pagamento, si giustifica di prescindere eccezionalmente dal prelevare tasse e spese per la risoluzione impugnata;
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 febbraio 2004 di ____________ ____________, ____________, è accolto.
Di conseguenza non si prelevano tassa di giustizia e spese per la risoluzione ____________ 2004, n. ______/______ della Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese per questa decisione
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________,
Il presidente: La segretaria: