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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.02.2004 30.2004.44

27. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·417 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2004.44/KRM 3041/207

Bellinzona 27 febbraio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2004 presentato da

____________ ____________,  domiciliata a ____________, Via ____________, rappr. da: ____________ ____________, ____________,

contro

la decisione ____________ 2004, n. ______/______, emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

rilevato                               che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che con risoluzione 6 febbraio 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 120.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

                                         "ha circolato con il veicolo ____________ superando da 6 a 10 Km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 Km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche."

                                         che la risoluzione è stata presa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1, 43 cpv. 1 lett. a OSS;

                                         che la multa disciplinare di fr. 120.- è stata pagata dal marito della ricorrente, che ha ammesso di avere commesso l'infrazione;

                                         che il pagamento non è tuttavia avvenuto nel termine assegnato nell'ambito della procedura disciplinare, motivo per cui è stata avviata la procedura ordinaria, nella quale oltre alla multa è stato deciso anche il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 40.- e di spese di fr. 20.-;

                                         che tale modo di procedere è ineccepibile e da ricondurre alla negligenza del contravventore nell'effettuare il pagamento della multa;

                                         che nel gravame che ci occupa la ricorrente, senza contestare l'infrazione, chiede di soprassedere al prelevamento di tasse e spese in considerazione della precaria situazione finanziaria della famiglia (marito disoccupato e moglie invalida);

                                         che nella situazione concreta, pur dovendo ammettere il torto della ricorrente per non aver rispettato il termine di pagamento, si giustifica di prescindere eccezionalmente dal prelevare tasse e spese per la risoluzione impugnata;

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 16 febbraio 2004 di ____________ ____________, ____________, è accolto.

                                         Di conseguenza non si prelevano tassa di giustizia e spese per la risoluzione  ____________ 2004, n. ______/______ della Sezione della circolazione.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per questa decisione

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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