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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2006.367

March 8, 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·858 words·~4 min·2

Summary

ripetuto consumo e vendita di eroina e cocaina

Full text

Incarto n. 10.2006.367 DA 2799/2006

Bellinzona 8 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

                                        detenuta dal 20 marzo 2006 al 7 aprile 2006

prevenuta colpevole di   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,

                                        per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari consumatori, fra cui __________ un quantitativo imprecisato di eroina, ma almeno circa 40 grammi; nonché ceduto, a __________ grammi 5 di cocaina quale compenso per averla accompagnata, con la propria auto, a __________; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,

                                        per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup;

perseguita                         con decreto d’accusa del 9 agosto 2006 n. 2799/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti salvo la cessione di 5 grammi di cocaina a __________ e chiede che la pena venga rivista in considerazione del fatto che l’accusata ha definitivamente abbandonato il mondo della droga e della sua situazione personale; postula che la pena che si vorrà infliggere sia in ogni caso sospesa;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di

                                        ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari consumatori, fra cui __________, un quantitativo imprecisato di eroina, ma almeno circa 40 grammi; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;

                                        e di

                                        ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 71 (settantuno) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 5'680.- (cinquemilaseicentottanta); già dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie                 

                                        fr.                      800.-          totale

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