Incarto n. 10.2006.367 DA 2799/2006
Bellinzona 8 marzo 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
detenuta dal 20 marzo 2006 al 7 aprile 2006
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,
per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari consumatori, fra cui __________ un quantitativo imprecisato di eroina, ma almeno circa 40 grammi; nonché ceduto, a __________ grammi 5 di cocaina quale compenso per averla accompagnata, con la propria auto, a __________; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,
per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 9 agosto 2006 n. 2799/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 agosto 2006;
indetto il dibattimento 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti salvo la cessione di 5 grammi di cocaina a __________ e chiede che la pena venga rivista in considerazione del fatto che l’accusata ha definitivamente abbandonato il mondo della droga e della sua situazione personale; postula che la pena che si vorrà infliggere sia in ogni caso sospesa;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari consumatori, fra cui __________, un quantitativo imprecisato di eroina, ma almeno circa 40 grammi; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;
e di
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 71 (settantuno) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 5'680.- (cinquemilaseicentottanta); già dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale