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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2004 10.2003.545

January 8, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·909 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.545/CEG DA 2902/2003

Bellinzona 8 gennaio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

_________ ________________, _____________ difeso da: __________ __________, __________________  

prevenuto colpevole di         furto,

                                        per avere, a __________ in data 23 luglio 2003, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene, sottratto ai danni della __________ __________ SA tre libri edizione __________, collana __________, per un valore complessivo di fr. 360.--;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato                                 previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

                                        richiamati gli artt. 41 cifra 1 e 41 cifra 3 cpv.2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--. 3. Non revoca e non prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 30.09.2002, ma l'ammonisce formalmente;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 15 settembre 2003;

indetto                               il dibattimento 8 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore avv. __________ __________, __________, nonché per la parte lesa __________ SA, __________, il suo direttore __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Nicola Respini con lettera 27 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste __________ __________, __________.1963, cittadino iraniano, in __________, libraio, celibe

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;

                                        il teste __________ __________, __________3.1952, da e in __________, mercante d'arte, coniugato,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;

notificata                           l'imputazione per il reato di furto di poca entità;

sentiti                                la parte civile che ha chiesto la conferma del decreto d'accusa, postulando il risarcimento di fr. 280.-, pari al prezzo "più basso" dei volumi della __________ __________ della __________, moltiplicato per tre;

                                        il difensore, il quale domanda l'assoluzione del proprio assistito, in virtù del principio in dubio pro reo, sulla scorta delle argomentazioni già espresse nell'opposizione al decreto d'accusa. Egli ha sostenuto in via principale che l'accusato non avesse commesso il fatto; in via subordinata che non sussistano prove a suo carico;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

__________             1.1.     Può trovare applicazione l'art. 172ter CP (furto di poca entità)?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato oppure prolungato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il 30.09.2002?

                              4.1.     In caso di risposta negativa, deve __________ __________ __________ essere ammonito formalmente?

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile e, se sì, in quale misura oppure deve la stessa essere rinviata al competente foro civile?

                                 6. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 139 cifra 1 in relazione con 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1., 2 e 5; negativamente ai quesiti posti sub 4, 4.1., 6, decaduto il quesito 3,

dichiara                           __________ __________ __________,

                                        autore colpevole di furto di poca entità per i fatti compiuti a __________ il 23 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________dell' __________ 2003;

condanna                         __________ ,

                                    1.   alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                    2.   al pagamento alla parte civile __________ SA __________ di fr. 270.-- (duecentosettanta);

                                    3.   al pagamento delle tasse di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 340.-- per complessivi fr. 540.--;

non revoca e

non prolunga                   il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 30.09.2002;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

   Ministero pubblico della Confederazione, __________

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

                      Il giudice:                                                           Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         90.--         testi                                                                   

                                        fr.                      740.--         totale

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