Incarto n. 10.2003.545/CEG DA 2902/2003
Bellinzona 8 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
_________ ________________, _____________ difeso da: __________ __________, __________________
prevenuto colpevole di furto,
per avere, a __________ in data 23 luglio 2003, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene, sottratto ai danni della __________ __________ SA tre libri edizione __________, collana __________, per un valore complessivo di fr. 360.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
richiamati gli artt. 41 cifra 1 e 41 cifra 3 cpv.2 CP;
perseguito con decreto d’accusa __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--. 3. Non revoca e non prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 30.09.2002, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato in data 15 settembre 2003;
indetto il dibattimento 8 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore avv. __________ __________, __________, nonché per la parte lesa __________ SA, __________, il suo direttore __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Nicola Respini con lettera 27 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ __________, __________.1963, cittadino iraniano, in __________, libraio, celibe
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;
il teste __________ __________, __________3.1952, da e in __________, mercante d'arte, coniugato,
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;
notificata l'imputazione per il reato di furto di poca entità;
sentiti la parte civile che ha chiesto la conferma del decreto d'accusa, postulando il risarcimento di fr. 280.-, pari al prezzo "più basso" dei volumi della __________ __________ della __________, moltiplicato per tre;
il difensore, il quale domanda l'assoluzione del proprio assistito, in virtù del principio in dubio pro reo, sulla scorta delle argomentazioni già espresse nell'opposizione al decreto d'accusa. Egli ha sostenuto in via principale che l'accusato non avesse commesso il fatto; in via subordinata che non sussistano prove a suo carico;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
__________ 1.1. Può trovare applicazione l'art. 172ter CP (furto di poca entità)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato oppure prolungato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il 30.09.2002?
4.1. In caso di risposta negativa, deve __________ __________ __________ essere ammonito formalmente?
5. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile e, se sì, in quale misura oppure deve la stessa essere rinviata al competente foro civile?
6. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 cifra 1 in relazione con 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1., 2 e 5; negativamente ai quesiti posti sub 4, 4.1., 6, decaduto il quesito 3,
dichiara __________ __________ __________,
autore colpevole di furto di poca entità per i fatti compiuti a __________ il 23 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________dell' __________ 2003;
condanna __________ ,
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento alla parte civile __________ SA __________ di fr. 270.-- (duecentosettanta);
3. al pagamento delle tasse di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 340.-- per complessivi fr. 540.--;
non revoca e
non prolunga il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di fr. 500.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 30.09.2002;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. 90.-- testi
fr. 740.-- totale