Incarto n. 10.2003.365/KRM DA 1054/2003
Bellinzona 28 maggio 2003
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________ __________, __________.1951, fu __________ e __________ n. __________ __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ im __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________. __________ __________, celibe, docente
siccome
ritenuto colpevole di vie di fatto e ingiuria;
fatti avvenuti il 16 ottobre 2002 a __________;
reato previsto dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 aprile 2003 dalla querelante __________;
considerato che per l'art. 208 CPP l'opposizione al decreto di accusa può essere presentata dall'accusato e dalla parte civile;
che questa facoltà non spetta al querelante, il quale, salvo costituzione di parte civile, non è neppure parte al processo (art. 68 cpv. 2 CPP);
che giusta l'art. 70 cpv. 1 CPP la costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell'istruzione dibattimentale; la stessa deve essere fatta mediante dichiarazione scritta (art. 70 cpv. 2 CPP);
che non c'è necessità di forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, N. 3 all'art. 70);
che pur non dovendosi pretendere requisiti troppo severi alla manifestazione di volontà di diventare parte civile, non basta una qualsiasi dichiarazione della vittima rivolta per scritto all'autorità o da quest'ultima verbalizzata per l'efficace costituzione di parte civile (cfr. op. cit., N. 4 all'art. 70);
che occorre che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la condanna del colpevole, ossia una delle due facoltà conferite alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP);
che la facoltà di prendere conclusioni sulla pena spetta solo al procuratore pubblico e alla difesa, ma non alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP);
che nella sua opposizione la signora __________ si duole della descrizione dei fatti indicati nel decreto di accusa e chiede apparentemente una pena più severa (non chiede evidentemente la condanna, poiché il decreto di accusa già la prevede);
che per i motivi espressi queste dichiarazioni non sono né sufficienti né idonee per concludere ad una costituzione di parte civile;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile;
che non si preleva tassa di giustizia, le spese sono a carico dell'opponente;
visti gli art. 70, 208, 251 CPP; 39 LTG
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.
4. Intimazione a:
__________ __________ __________, Via __________, __________, Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, Via __________ __________, __________, __________, Via __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.