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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.05.2003 10.2003.365

28. Mai 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·596 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.365/KRM DA 1054/2003

Bellinzona 28 maggio 2003  

Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________ __________, __________.1951, fu __________ e __________ n. __________ __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ im __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________. __________ __________, celibe, docente  

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto e ingiuria;

fatti avvenuti                       il 16 ottobre 2002 a __________;

reato previsto                      dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________, per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla multa di fr. 300.--.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 aprile 2003 dalla querelante __________;

considerato                       che per l'art. 208 CPP l'opposizione al decreto di accusa può essere presentata dall'accusato e dalla parte civile;

                                       che questa facoltà non spetta al querelante, il quale, salvo costituzione di parte civile, non è neppure parte al processo (art. 68 cpv. 2 CPP);

                                       che giusta l'art. 70 cpv. 1 CPP la costituzione di parte civile può avvenire in qualunque stadio del procedimento, prima però della conclusione dell'istruzione dibattimentale; la stessa deve essere fatta mediante dichiarazione scritta (art. 70 cpv. 2 CPP);

                                       che non c'è necessità di forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, N. 3 all'art. 70);

                                       che pur non dovendosi pretendere requisiti troppo severi alla manifestazione di volontà di diventare parte civile, non basta una qualsiasi dichiarazione della vittima rivolta per scritto all'autorità o da quest'ultima verbalizzata per l'efficace costituzione di parte civile (cfr. op. cit., N. 4 all'art. 70);

                                       che occorre che emerga o la richiesta di risarcimento o la volontà di ottenere la condanna del colpevole, ossia una delle due facoltà conferite alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP);

                                       che la facoltà di prendere conclusioni sulla pena spetta solo al procuratore pubblico e alla difesa, ma non alla parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP);

                                       che nella sua opposizione la signora __________ si duole della descrizione dei fatti indicati nel decreto di accusa e chiede apparentemente una pena più severa (non chiede evidentemente la condanna, poiché il decreto di accusa già la prevede);

                                       che per i motivi espressi queste dichiarazioni non sono né sufficienti né idonee per concludere ad una costituzione di parte civile;

                                       che di conseguenza l'opposizione è irricevibile;

                                       che non si preleva tassa di giustizia, le spese sono a carico dell'opponente;

visti                                  gli art. 70, 208, 251 CPP; 39 LTG

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

                                 4.     Intimazione a:

__________ __________ __________, Via __________, __________, Sost. Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, Via __________ __________, __________, __________, Via __________, __________,  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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