Incarto n. 10.2003.290/CEG DA 1179/2003
Bellinzona 8 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1937, fu __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, impresario difeso da: Avv. __________ __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia,
per avere omesso, a __________ nel marzo 2001, in qualità di responsabile della sicurezza del cantiere per conto dell'impresa di costruzioni generali __________ __________ SA, di controllare che vi fosse un accesso al tetto sicuro e conforme agli art. 8 cpv. 2 lett. e) ed art. 9 OLCostr (in effetti era stata posata una passerella non regolamentare, larga solo ca 25 cm, non fissata e senza corrimano), mettendo con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, in particolare di __________ __________ che in data 22 marzo 2001 è caduto riportando ferite non gravi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data 8 settembre 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Luca Maghetti con lettera 16 luglio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ , 1938, cittadino italiano, residente a __________
__________ (__________), via __________, muratore pensionato, coniugato,
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il teste __________ C, 1967, cittadino jugoslavo, residente a __________, via __________, muratore-macchinista presso __________ __________ SA, coniugato,
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il teste __________ , 1963, cittadino italiano, residente a __________ __________ (__________), tecnico edile, coniugato,
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il difensore, il quale ha postulato l'assoluzione del proprio assistito. Innanzitutto poiché non sussisteva, nel caso concreto, alcun obbligo di costruire un'altra passerella oltre a quella esistente, poiché in ogni caso, come confermato dai testi al dibattimento e in ossequio alle disposizioni di sicurezza, l'accesso al tetto (dislivello 1.20 m) per la posa dei coppi era garantito dalla scala a pioli di ponteggio (esistente) o organizzando un passamano. In queste condizioni l'accusato non poteva aspettarsi accadesse nulla di pericoloso, avendo messo in atto tutto il possibile per prevenire un incidente. Inoltre, come confermato dai testi, l'asse incriminato è stato posato da terzi all'insaputa di chi deteneva la responsabilità per la sicurezza e per un periodo provato come brevissimo (ca. il 20 % della posa dei coppi, pari concretamente a ca. una giornata intera di lavoro). Da ultimo il difensore ha richiamato le DTF 104 IV 104, 112 IV 7 e 117 IV 270 in particolare per quanto concerne la responsabilità in materia di sicurezza dell'appaltatore generale in caso di subappalto, come in concreto. Egli ha sostenuto pertanto non potesse essere rimproverata alcuna negligenza al suo assistito e che andasse pertanto prosciolto.
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza?
2. In caso di risposta affermativa deve e se sì in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti,
proscioglie __________ __________,
dall'accusa di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza,
assegna tasse e spese allo Stato per complessivi fr. 410.-- ;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 210.-- testi
fr. 410.-- totale
Intimazione a:
__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.
Il giudice: Il segretario: