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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2003 10.2003.290

8. September 2003·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·884 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2003.290/CEG DA 1179/2003

Bellinzona 8 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1937, fu __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, impresario difeso da: Avv. __________ __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         violazione delle regole dell'arte edilizia,

                                        per avere omesso, a __________ nel marzo 2001, in qualità di responsabile della sicurezza del cantiere per conto dell'impresa di costruzioni generali __________ __________ SA, di controllare che vi fosse un accesso al tetto sicuro e conforme agli art. 8 cpv. 2 lett. e) ed art. 9 OLCostr (in effetti era stata posata una passerella non regolamentare, larga solo ca 25 cm, non fissata e senza corrimano), mettendo con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, in particolare di __________ __________ che in data 22 marzo 2001 è caduto riportando ferite non gravi;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato                                 previsto dall'art. 229 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 300.-- 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 8 settembre 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Luca Maghetti con lettera 16 luglio 2003  ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                               il teste __________ , 1938, cittadino italiano, residente a __________

                                                                             __________ (__________), via __________, muratore pensionato, coniugato,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il teste __________ C, 1967, cittadino jugoslavo, residente a __________, via __________, muratore-macchinista presso __________ __________ SA, coniugato,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il teste __________ , 1963, cittadino italiano, residente a __________ __________ (__________), tecnico edile, coniugato,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il difensore, il quale ha postulato l'assoluzione del proprio assistito. Innanzitutto poiché non sussisteva, nel caso concreto, alcun obbligo di costruire un'altra passerella oltre a quella esistente, poiché in ogni caso, come confermato dai testi al dibattimento e in ossequio alle disposizioni di sicurezza, l'accesso al tetto (dislivello 1.20 m) per la posa dei coppi era garantito dalla scala a pioli di ponteggio (esistente) o organizzando un passamano. In queste condizioni l'accusato non poteva aspettarsi accadesse nulla di pericoloso, avendo messo in atto tutto il possibile per prevenire un incidente. Inoltre, come confermato dai testi, l'asse incriminato è stato posato da terzi all'insaputa di chi deteneva la responsabilità per la sicurezza e per un periodo provato come brevissimo (ca. il 20 % della posa dei coppi, pari concretamente a ca. una giornata intera di lavoro). Da ultimo il difensore ha richiamato le DTF 104 IV 104, 112 IV 7 e 117 IV 270 in particolare per quanto concerne la responsabilità in materia di sicurezza dell'appaltatore generale in caso di subappalto, come in concreto. Egli ha sostenuto pertanto non potesse essere rimproverata alcuna negligenza al suo assistito e che andasse pertanto prosciolto.

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' __________ autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza?

                                 2.     In caso di risposta affermativa deve e se sì in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati          gli atti;

preso atto                     che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                              gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                  negativamente ai quesiti posti,

proscioglie                  __________ __________,

                                    dall'accusa di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza,

assegna                       tasse e spese allo Stato per complessivi fr. 410.-- ;

avvertite                      le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                       la sentenza definitiva.

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr. 100.--                                   tassa di giustizia

                                    fr.  100.--                                   spese giudiziarie

                                    fr.  210.--                                  testi                                                                   

                                    fr.  410.--                                  totale

Intimazione a:

__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________,  Ministero pubblico della Confederazione, __________

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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