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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.157

July 6, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·524 words·~3 min·8

Summary

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.157  

Lugano 6 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/27.4.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27.4.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;

ritenuto che PI 2 e PI 3 hanno, con scritti 10/11.5.2007, comunicato di non essere d’accordo per una valutazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________) in relazione ad episodi di violenza domestica. I due procedimenti sono sfociati in due decreti di non luogo procedere: il primo in data 28.8.2006 (NLP __________), il secondo in data 27.4.2007 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la Commissione chiede di poter esaminare gli incarti penali surriferiti in relazione ad un’istruttoria per la valutazione della situazione famigliare e personale dei due figli.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione.

                                   5.   All’interesse giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse dei genitori che si oppongono alla richiesta e comunicano di non voler nessuna valutazione, senza però ulteriori chiarimenti. In simile situazione, la ponderazione degli interessi fa prevalere quello della Commissione istante.

                                   6.   L’istanza è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente decisione inviata alla Commissione istante

                                   7.   Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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