Incarto n. 60.2007.157
Lugano 6 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/27.4.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27.4.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;
ritenuto che PI 2 e PI 3 hanno, con scritti 10/11.5.2007, comunicato di non essere d’accordo per una valutazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________) in relazione ad episodi di violenza domestica. I due procedimenti sono sfociati in due decreti di non luogo procedere: il primo in data 28.8.2006 (NLP __________), il secondo in data 27.4.2007 (NLP __________).
2. Con la presente istanza, la Commissione chiede di poter esaminare gli incarti penali surriferiti in relazione ad un’istruttoria per la valutazione della situazione famigliare e personale dei due figli.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione.
5. All’interesse giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse dei genitori che si oppongono alla richiesta e comunicano di non voler nessuna valutazione, senza però ulteriori chiarimenti. In simile situazione, la ponderazione degli interessi fa prevalere quello della Commissione istante.
6. L’istanza è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente decisione inviata alla Commissione istante
7. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria