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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2004 60.2004.325

October 18, 2004·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·371 words·~2 min·3

Summary

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione

Full text

Incarto n. 60.2004.325  

Lugano 18 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8.9.2004 presentata da

IS 1 , rappresentato dalla madre PA 1, ,  

  in relazione  

al decreto di non luogo a procedere 7.9.2004 emanato dal procuratore pubblico __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 29.6.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa;

considerato

in fatto ed in diritto

che il manoscritto 8.9.2004 è stato presentato dalla madre dell’istante, in rappresentanza del figlio;

che con lettera 10.9.2004 questa Camera chiedeva alla madre dell’istante se agisse quale rappresentante legale del figlio o in altra veste;

che con manoscritto ricevuto da questa Camera il 21.9.2004, la madre informava che il figlio è ricoverato in un ospedale fuori cantone;

che in assenza di una decisione di istituzione di un rappresentante legale, la madre __________ PA 1 non è legittimata a rappresentare il figlio __________ IS 1, ritenuto che i genitori non possono sostituirsi ai figli nell'esercizio dei diritti di parte quando questi siano maggiorenni (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 69 CPP; Rep. 1989, p. 598), e che pertanto l’istanza dovrebbe essere dichiarata irricevibile;

che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;

che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una fattispecie di connotazione tipicamente civile;

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

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