Incarto n. 60.2004.325
Lugano 18 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8.9.2004 presentata da
IS 1 , rappresentato dalla madre PA 1, ,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 7.9.2004 emanato dal procuratore pubblico __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 29.6.2004 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa;
considerato
in fatto ed in diritto
che il manoscritto 8.9.2004 è stato presentato dalla madre dell’istante, in rappresentanza del figlio;
che con lettera 10.9.2004 questa Camera chiedeva alla madre dell’istante se agisse quale rappresentante legale del figlio o in altra veste;
che con manoscritto ricevuto da questa Camera il 21.9.2004, la madre informava che il figlio è ricoverato in un ospedale fuori cantone;
che in assenza di una decisione di istituzione di un rappresentante legale, la madre __________ PA 1 non è legittimata a rappresentare il figlio __________ IS 1, ritenuto che i genitori non possono sostituirsi ai figli nell'esercizio dei diritti di parte quando questi siano maggiorenni (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 69 CPP; Rep. 1989, p. 598), e che pertanto l’istanza dovrebbe essere dichiarata irricevibile;
che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;
che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una fattispecie di connotazione tipicamente civile;
che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria