Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D3322/2011 Sen tenza d e l 2 5 luglio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), ricorrente, a favore di B._______, nato il (…), Eritrea, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento familiare; decisione dell'UFM del 10 maggio 2011 / N […].
D3322/2011 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 16 aprile 2008 in Svizzera; i verbali d'audizione del 13 maggio 2008 (di seguito: verbale 1) e del 17 settembre 2010 (di seguito: verbale 2); la decisione del 22 settembre 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al ricorrente; la domanda di ricongiungimento familiare del 19 ottobre 2010 a favore del figlio B._______; l'atto del 19 ottobre 2010 per mezzo del quale egli ha richiesto l'autorizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento familiare in favore di B._______ (figlio); la decisione del 10 maggio 2011, con la quale l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la citata richiesta; il ricorso del 10 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 giugno 2011); l'ordinanza del 4 luglio 2011, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha allegato copia del ricorso del 10 giugno 2011 e ha invitato l'UFM ad inoltrare un'eventuale risposta al ricorso ed ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali; le osservazioni dell'8 luglio 2011, con le quali l'UFM conferma e rinvia ai considerandi della decisione del 22 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato
D3322/2011 Pagina 3 che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che, nello scritto del 19 ottobre 2010 nominato "domanda di ricongiungimento famigliare", il ricorrente ha richiesto nello stesso atto il
D3322/2011 Pagina 4 ricongiungimento con la moglie ed il figlio entrambi all'epoca residenti in Eritrea; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che dall'incarto relativo alla procedura d'asilo del ricorrente si evincerebbe che la sua attuale moglie non sarebbe la madre del di lui figlio e che quest'ultimo vivrebbe presso la nonna materna e che, di conseguenza, il ricorrente al momento della fuga non avrebbe vissuto in comunità familiare con il figlio; che, pertanto, non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al figlio dell'insorgente ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare; che, in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato che l'attuale moglie non sarebbe effettivamente la madre di suo figlio; che, dopo la nascita, il figlio sarebbe rimasto qualche mese con la madre naturale; che, successivamente la stessa l'avrebbe affidato al ricorrente; che egli prima dell'espatrio avrebbe dunque vissuto a casa della di lui madre in compagnia dell'attuale moglie e del di lui figlio (cfr. ricorso, pag. 1); che, dopo il suo espatrio, il figlio sarebbe rimasto in Eritrea e sarebbe stato allevato dalla moglie del ricorrente; che egli allega che al momento il figlio si troverebbe in Sudan con la di lui moglie; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'entrata del figlio in Svizzera, il conseguente ricongiungimento familiare e l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che, giusta l'art. 51 cpv. 4, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera; che quindi, la concessione dell'asilo familiare ad una persona residente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare; che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi
D3322/2011 Pagina 5 della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari; che, inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e GICRA 2000 n. 11); che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione che avrebbe visto come vittima il figlio; che, tuttavia, dalla documentazione relativa alla domanda d'asilo del ricorrente non emerge che egli viveva in comunione domestica con il figlio prima della fuga dall'Eritrea; che, infatti, nelle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di avere un figlio che vivrebbe presso la nonna materna a C._______ in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3); che, altresì, in seconda audizione interrogato su quali membri della sua famiglia abitano a C._______ non avrebbe citato il figlio limitandosi ad indicare solo i genitori ed i fratelli (cfr. verbale 2, pag. 4); che, pertanto, la presunta comunione domestica con il figlio prima della fuga non è stabilita né tantomeno provata; che, sia come sia, nell'atto di ricorso egli si è semplicemente limitato ad asserire d'essere padre di B._______ senza corroborare tale affermazione con qualsivoglia mezzo di prova; che, quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con il figlio, ammesso che si tratti davvero del figlio, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova; che, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto; che, inoltre, l'interessato può, se ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di B._______ di raggiungere il padre – qualora sussista un legame di
D3322/2011 Pagina 6 filiazione – in Svizzera sulla base dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8 e GICRA 2002 n. 6); che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D3322/2011 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: