Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C290/2012 Sen tenza d e l 2 6 g enna i o 2012 Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Danilo Lorenzo, via Cesare Battisti 40, IT73100 Lecce, richiedente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità.
C290/2012 Pagina 2 Visto la decisione del 15 febbraio 2010, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso la rendita intera d'invalidità percepita da A._______ a decorrere dal 1° aprile 2010, il ricorso contro questa decisione, inoltrato il 26 marzo 2010 da A._______ al Tribunale amministrativo federale, la decisione incidentale del 23 settembre 2010, mediante la quale il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto a A._______ di versare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa, un anticipo di Fr. 300. relativo alla presunte spese processuali, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, il fatto che la detta decisione è stata distribuita dalle Poste Italiane al patrocinatore di A._______, o a chi per esso, il 27 settembre 2010, dimodoché il termine per il pagamento scadeva il 27 ottobre 2010, il fatto che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, essendo intervenuto il 4 novembre 2010, il giudizio dell'8 novembre 2010, mediante il quale il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorso contro questo giudizio davanti al Tribunale federale, datato del 2 dicembre 2010, la sentenza del Tribunale federale, del 28 dicembre 2011, con la quale il ricorso è stato respinto e nei cui considerandi è stato specificato, in particolare, che spetta al Tribunale amministrativo federale pronunciarsi su una eventuale restituzione del termine omesso per i motivi invocati a giustificazione del ritardato pagamento, e considerato che, secondo l'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.172.021), la procedura in materia di assicurazioni sociali non è retta dalla PA se la legge federale
C290/2012 Pagina 3 del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) risulta essere applicabile, che, conformemente all'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della LPGA si applicano all'assicurazione invalidità (art. 1a a 26bis e 28 a 70), a meno che la LAI deroghi alla LPGA, che, ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni della cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso, che, corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo, che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 e le referenze citate), competente a trattare una domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che, di conseguenza, si può affermare che il Tribunale amministrativo federale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA oppure dell'art. 41 LPGA, d'annullare una propria sentenza fondata sull'inosservanza di un termine, se tutte le condizioni per la restituzione del termine, conformemente all'art. 24 cpv. 1 PA oppure all'art. 41 LPGA, sono soddisfatte, che le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative, che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospitalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255),
C290/2012 Pagina 4 che, in concreto, A._______ ha versato l'anticipo di Fr. 300. (atto omesso) il 4 novembre 2010 e che, nel ricorso inoltrato al Tribunale federale, ha fatto valere, come impedimento non colpevole all'origine del ritardo, il fatto di essere gravemente ammalato, di soffrire di una grave sindrome depressiva cronicizzante, di essere disoccupato nonché il carattere poco congruo di un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento di una somma di denaro ingente per chi non ha un lavoro, che una malattia può costituire un impedimento non colpevole, ai sensi dell'art. 41 LPGA, solamente se interviene alla fine del termine accordato, impedendo l'interessato stesso di agire tempestivamente oppure di incaricare un terzo di compiere gli atti procedurali necessari (DTF 112 V 255 consid. 2a e 119 II 86 consid. 2a), che né le affezioni di cui soffre A._______, né la circostanza di essere disoccupato non hanno potuto manifestamente costituire un ostacolo oggettivo o soggettivo, ai sensi della giurisprudenza, tale da rendere praticamente impossibile l'osservanza del termine per il pagamento dell'anticipo di Fr. 300., il patrocinatore del ricorrente, o chi per esso, avendo ricevuto il 27 settembre 2010 la decisione incidentale relativa all'anticipo delle spese processuali, dimodoché avrebbe comodamente potuto prendere le misure necessarie per salvaguardare gli interessi del suo patrocinato oppure chiedere, quantomeno, una proroga del termine, che, considerato quanto precede, l'implicita domanda di restituzione del termine presentata da A._______ nel suo ricorso al Tribunale federale, deve essere respinta, che non si prelevano spese di procedura né si attribuiscono indennità per spese ripetibili, che l'anticipo di Fr. 300., versato il 4 novembre 2010, è restituito a A._______,
C290/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo versato il 4 novembre 2010 è restituito a A._______. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). Giudice unica: Il cancelliere: Elena AvenatiCarpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: