Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_63/2026
Sentenza dell'11 marzo 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione imprenditori Basilea, Viaduktstrasse 42, 4002 Basilea,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 dicembre 2025 (30.2025.17).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 24 luglio 2025 la Cassa di compensazione imprenditori Basilea (di seguito Cassa) ha respinto l'opposizione del 16 maggio 2025 e confermato la propria decisione del 24 aprile 2025 con cui aveva rifiutato di accordare ad A.________ un assegno per grandi invalidi dell'AVS.
Il 3 settembre 2025 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione amministrativa e ha chiesto la concessione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve.
Con sentenza del 15 dicembre 2025, il Tribunale cantonale ha respinto il gravame.
A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale, in lingua tedesca, il 26 gennaio 2026 (timbro postale).
Con comunicazione del 28 gennaio 2026, il Tribunale federale ha informato il ricorrente che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio. Inoltre l'insorgente è stato avvisato che le condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte, con l'avvertenza che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio.
Il 3 febbraio 2026 (timbro postale), A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un atto complementare, in lingua tedesca.
2.
2.1. Conformemente all'art. 54 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata.
2.2. La sentenza impugnata è stata redatta in italiano e quella oggetto della presente vertenza sarà pure elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, domiciliato in Ticino, malgrado il fatto che abbia depositato il gravame e lo scritto del 3 febbraio 2026 in tedesco, come del resto era comunque suo diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
3.
3.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1).
3.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Inoltre, i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF).
La sentenza cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuta al ricorrente il 17 dicembre 2025 e il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere il giovedì 3 gennaio 2026 (ovvero alla fine del periodo di sospensione dal 18 dicembre al 2 gennaio di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) ed è giunto a scadenza, considerato altresì l'art. 45 cpv. 1 LTF, lunedì 2 febbraio 2026. Di conseguenza l'atto integrativo del 3 febbraio 2026 è tardivo e sfugge a ogni altro esame. In ogni caso, esso non soddisfa neppure i requisiti di cui all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , come di seguito esposti.
3.3. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF prevede inoltre che il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). Per adempiere tali esigenze, l'insorgente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 144 V 173 consid. 3.2.2). La semplice ripetizione della propria opinione o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente.
3.4. L'oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era determinare se a giusta ragione la Cassa aveva negato ad A.________ l'assegno per grandi invalidi di grado lieve ritenendo non data la necessità di un aiuto regolare di terzi per vestirsi/svestirsi, per alzarsi e per lavarsi.
Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione della Cassa dopo accertamento e ponderazione della documentazione valetudinaria - sia quella del medico curante dr.ssa B.________ che quella della dr.ssa C.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) - come pure del rapporto d'inchiesta domiciliare del 14 aprile 2025. In particolare l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che, a quel momento, non erano riconoscibili impedimenti tali da configurare una grande invalidità nel senso dell'art. 9 LPGA per nessun atto ordinario della vita (sul tema cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2).
Il ricorrente si limita ad affermare che pensa che le sue dichiarazioni non siano state valutate in modo corretto e che sarebbe stato ignorato il peggioramento dei problemi di salute. Egli chiede infine al Tribunale federale una maggiore comprensione per meglio vagliare la questione. L'insorgente si limita pertanto a formulare critiche di natura meramente appellatoria (cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e dunque inammissibili in questa sede, in quanto non motiva minimamente perché vi sarebbe stato arbitrio o violazione del diritto negli accertamenti e nelle relative conclusioni tratte dal Tribunale cantonale.
4.
In considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 marzo 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi