Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_397/2025
Sentenza del 16 aprile 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali
Parrino, giudice presidente,
Beusch, Bollinger,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (PEAN),
patrocinata dall'avv. Barbara Klett,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Alessia Minotti,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale (rendita di vecchiaia transitoria),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 giugno 2025 (34.2024.19).
Fatti
A.
A.________, nato nel 1963, è stato dipendente delle ditte B.________ SA dal 1° agosto 2003 al 31 ottobre 2009 e C.________ dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2021. Successivamente è stato disoccupato. Il 29 novembre 2022 egli ha inoltrato alla Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (di seguito: Fondazione PEAN) una domanda di prestazioni in relazione al pensionamento anticipato. Con risposta del 27 aprile 2023 la Fondazione PEAN gli ha comunicato che non erano realizzati i presupposti temporali per avere diritto a una rendita transitoria, previsti dall'art. 14 del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i sindacati Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dall'altra (di seguito: CCL PEAN), precisando altresì i requisiti necessari in concreto per una rendita transitoria dal 1° agosto 2023. Con e-mail del 10 maggio 2023 D.________, socia di C.________, ha trasmesso il contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° giugno 2023, concluso tra A.________ e C.________. Con scritto del 9 gennaio 2024 la Fondazione PEAN ha nuovamente respinto la domanda di A.________, indicando che egli era stato considerato un dirigente di C.________, a cui il CCL PEAN non si applica (art. 3 cpv. 3 CCL PEAN). Il rifiuto di erogare una rendita di vecchiaia transitoria è stato confermato anche dalla Commissione Ricorsi della Fondazione PEAN con "decisione" del 24 maggio 2024 dopo che A.________ aveva richiesto di verificarne i presupposti.
B.
Con petizione del 26 giugno 2024 A.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto a una rendita di vecchiaia transitoria.
Con sentenza dell'11 giugno 2025, il Tribunale cantonale ha accolto la petizione e ha fatto ordine alla Fondazione PEAN di versare a A.________ una rendita transitoria ridotta con effetto a far tempo dal 1° agosto 2023.
C.
La Fondazione PEAN inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 14 luglio 2025 (timbro postale), con cui chiede in via principale di annullare la sentenza del Tribunale cantonale e respingere "il ricorso" (recte la petizione) del 26 giugno 2024, mentre in via subordinata postula di annullare la sentenza e rinviare la causa all'istanza inferiore per una nuova decisione in linea con le considerazioni del Tribunale federale.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, con risposta del 14 ottobre 2025 (timbro postale) e complemento del 5 novembre 2025 A.________ propone di respingere il gravame e domanda nel contempo di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
Ulteriori scritti del ricorrente sono stati trasmessi al Tribunale federale il 12 gennaio 2026, come pure quelli dell'opponente del 30 gennaio 2026.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, vengono esaminate soltanto le censure sollevate nell'atto di ricorso, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.1; 145 V 57 consid. 4.2). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid 2.2.2).
1.2. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia evidente, il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2).
1.3. Malgrado l'opposizione formulata dall'opponente nel suo scritto del 30 gennaio 2026, la replica del 12 gennaio 2026 della ricorrente può essere presa in considerazione dal Tribunale federale in quanto intervenuta in un termine ragionevole (DTF 146 III 97 consid. 3.4). Lo stesso vale per le osservazioni del 30 gennaio 2026.
2.
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita di vecchiaia transitoria ridotta nel senso dell'art. 14 cpv. 2 CCL PEAN, in relazione al pensionamento anticipato volontario da parte della Fondazione PEAN.
Non è controverso l'assoggettamento, quale datrice di lavoro, di C.________ al CCL PEAN sia dal profilo geografico (art. 1 cpv. 1 CCL PEAN) che aziendale (art. 2 cpv. 1 lett. a ed h CCL PEAN).
Per contro, avuto riguardo alle censure della ricorrente, è rimasta litigiosa la questione di sapere se A.________ rientrasse tra il personale dirigente di C.________, poiché, secondo l'art. 2 cpv. 5 terzo paragrafo COG CCL PEAN e art. 3 cpv. 3 CCL PEAN, ai dirigenti non si applica il CCL PEAN, con la conseguenza che nessuna rendita di vecchiaia transitoria sarebbe allora data. Non è invece più contestato che l'opponente abbia lavorato quale operaio edile per tale impresa.
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia, rammentando il quadro giuridico del CCL PEANe del relativo Regolamento, i presupposti d'assoggettamento dal profilo del campo d'applicazione aziendale (art. 2 cpv. 4 lett. a ed g del Decreto del Consiglio federale del 5 giugno 2003 - FF 2003 pag. 3464 - che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale [COG CCL PEAN] e art. 2 cpv. 1 lett. a ed h CCL PEAN), come pure le specifiche condizioni per chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria, in concreto in misura ridotta (art. 14 cpv. 2 CCL PEAN e art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN), con particolare attenzione all'assoggettamento dal profilo personale del lavoratore. Questi decreti sono stati prorogati, rispettivamente modificati nel tempo (cfr. sentenza 9C_727/2023 del 3 giugno 2024 consid. 2.2). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
3.1. Conformemente all'art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (cfr. anche art. 3 cpv. 3 CCL PEAN), le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL PEAN si applicano "per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per: a. capi muratori e capi fabbrica; b. capi squadra; c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.; d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali); e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti; f. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un'impresa sottomessa al campo d'applicazione. I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS. Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate".
3.2. Il Tribunale federale ha già stabilito che per essere qualificato di dirigente nel senso dell'art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN è sufficiente il criterio formale di un'iscrizione nel registro di commercio (in una delle funzioni descritte nel CCL PEAN) o alternativamente quello materiale dell'esercizio di un influsso significativo sull'andamento dell'impresa, che è segnatamente dato quando i dipendenti esercitano un'influenza rilevante sulla gestione, rispettivamente sull'attività aziendale (cfr. 9C_727/2023 del 3 giugno 2024 consid. 5.1 con riferimento).
4.
4.1. L'insorgente censura in concreto la violazione del diritto federale, inclusa la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e l'accertamento incompleto ed errato dei fatti. In particolare la ricorrente eccepisce l'errata applicazione da parte dell'autorità giudiziaria inferiore dell'art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e dell'art. 3 cpv. 3 CCL PEAN, per non avere classificato l'opponente quale dirigente della società, con la conseguente sua esclusione dal profilo personale al CCL PEAN. Per il Tribunale cantonale A.________ non è per contro un dirigente e dunque egli è assoggettato al CCL PEAN, che in concreto gli conferisce il diritto a una rendita di vecchiaia transitoria ridotta nel senso dell'art. 14 cpv. 2 CCL PEAN a far tempo dal 1° agosto 2023.
4.2. Da un punto di vista formale, come correttamente accertato dal Tribunale cantonale e non contestato dalla ricorrente, l'opponente - operaio edile - non è mai stato iscritto a registro di commercio a nessun titolo per C.________.
Per C.________ sono per contro iscritti a registro di commercio, il socio e gerente con firma individuale E.________, il direttore, con firma collettiva a due F.________ e la socia senza diritto di firma, D.________ - società con scopo d'assunzione di mandati fiduciari e di consulenza aziendale amministrativa, commerciale e fiscale - per la quale a registro di commercio figura tra l'altro G.________, quale socio e gerente con firma collettiva a due con H.________.
4.3. Resta dunque da vagliare il criterio materiale dell'influsso significativo dell'opponente sull'attività della sua datrice di lavoro.
4.3.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'opponente, operaio edile, non è mai stato autorizzato a firmare per disporre del conto bancario di C.________, come neppure è mai apparso sulla carta intestata dove figuravano solo i recapiti del fratello, E.________, ovvero il responsabile della società, come già assodato unico iscritto a registro di commercio quale gerente con firma individuale, in pratica la persona di riferimento della società. Pure appurato che la datrice di lavoro di A.________ non proponeva verso l'esterno l'opponente come persona dirigente, sia nei confronti dei clienti che dei fornitori. In tal senso vi sono due dichiarazioni di due committenti di C.________ - I.________ e l'Ufficio tecnico e azienda Comune di U.________ - che hanno escluso contatti e/o interazioni con l'opponente. Nemmeno internamente a C.________ l'opponente è mai stato identificato come persona con funzioni direttive. A tal riguardo vi sono le dichiarazioni di tre suoi ex colleghi - i signori J.________, K.________ e L.________ - che hanno attestato l'assenza di esercizio di funzioni dirigenziali. In concreto, come si evince anche dalle sopra menzionate iscrizioni a registro di commercio, E.________ era il socio gerente con firma individuale a capo della società, affiancato da F.________, direttore con firma collettiva a due, con cui sostanzialmente concordava gli aspetti operativi sui cantieri e, da un punto di vista amministrativo, vi era G.________, il quale è stato anche la persona che si è relazionata con la Fondazione PEAN per la questione oggetto della presente vertenza.
Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, il salario percepito dell'opponente negli anni è inidoneo a dimostrare una qualsivoglia assunzione di funzioni con responsabilità particolari. Con riferimento alle registrazioni dei dati sulle dichiarazioni dei salari dal 2007 al 2022 trasmesse dalla Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG alla Fondazione PEAN il 6 settembre 2023, il Tribunale cantonale ha accertato che il salario dell'opponente non ha mai superato fr. 59'963 del 2016, come pure che nel periodo dal 2009 al 2021, ovvero su un lasso di tempo di 12 anni, per più della metà della durata (in concreto nel 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2021) altri lavoratori sono stati meglio retribuiti. Non si tratta di un breve periodo, come sostenuto dalla ricorrente. Nemmeno è utile la considerazione secondo cui il fratello E.________ percepisse meno dell'opponente, in quanto in ogni modo quest'ultimo guadagnava meno anche degli altri lavoratori dipendenti attivi sui cantieri. Non è dato di sapere il motivo di questa scelta salariale ma ciò che emerge dagli atti è che l'importo del salario in questo contesto non è rivelatore per la determinazione della figura dirigenziale dell'opponente. A questo proposito la censura dell'assenza di un'analisi concreta dei salari è in contrasto con gli atti. Anche l'obiezione che il confronto operato dal Tribunale cantonale con il salario minimo su un anno sarebbe errato, visto che l'opponente lavorava talvolta stagionalmente è priva di rilevanza giuridica, in considerazione anche del fatto che, se si volesse riportare in modo fittizio tale importo sull'anno civile, si avrebbe in ogni modo conferma di quanto deciso dall'autorità giudiziaria precedente. Anzi il fatto che l'opponente lavorasse talvolta stagionalmente dimostra semmai che egli non fosse sempre presente nelle attività della società, circostanza questa in contrasto con la tesi della ricorrente quale persona con funzione dirigente, che implica una certa presenza continua. Si rileva altresì che E.________ dal 2008 ha difatti sempre percepito salari annuali, mentre per altri lavoratori non è sempre stato il caso.
A nulla giova poi la ricorrente quando evidenzia che vi sono rapporti a regia sottoscritti dall'opponente, in quanto tale circostanza non permette di concludere per una maggiore responsabilità aziendale ma solo che egli era presente in un determinato cantiere e che attestava chi era presente, con quali attività e per quanto tempo, ovvero egli esercitava un'attività solo descrittiva. Come altresì determinato dall'autorità giudiziaria precedente, altri dipendenti di C.________ hanno pure firmato tali rapporti giornalieri.
Il solo legame familiare di per sé non è rilevante se non accompagnato da un potere decisionale sull'andamento della ditta, assente nel caso in esame. Anzi in concreto oltre a non essere un organo della ditta, egli nemmeno ha detenuto una qualsivoglia partecipazione diretta o indiretta.
4.3.2. In conclusione, la ricorrente non adduce nessun elemento idoneo a far apparire l'apprezzamento dei fatti da parte del Tribunale cantonale come arbitrario o le considerazioni e le conclusioni sullo stesso come contrarie al diritto federale. Di conseguenza meritano tutela le conclusioni del Tribunale cantonale che sulla base degli atti all'incarto ha accertato, con il grado di prova della probabilità preponderante che vige nel diritto delle assicurazioni sociali (fra molte cfr. DTF 138 V 218 consid. 6), che A.________ non deve essere classificato come «personale dirigente» nell'ambito del CCL PEAN e che pertanto rientra nel campo personale del CCL PEAN. Gli altri presupposti dell'art. 14 cpv. 2 CCL PEAN sono pacificamente soddisfatti - la ricorrente è del resto silente su tale aspetto - e l'opponente ha dunque diritto alla rendita di vecchiaia transitoria ridotta dal 1° agosto 2023.
5.
5.1. La ricorrente censura infine al Tribunale cantonale una violazione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, sarebbero stati concessi termini inadeguati per la formulazione di osservazioni su un ampio fascicolo, vi sarebbe stato un parziale rifiuto immotivato riferito alle richieste di proroga dei termini adeguatamente motivate, come infine vi sarebbe stata la mancata esecuzione dell'ordinanza di edizione di documenti del 5 dicembre 2024, in particolare per quanto riguarda i contratti di lavoro, quelli con i clienti, le fatture e i dati personali relativi ad altri collaboratori. Per l'insorgente vi sarebbe stata una valutazione anticipata delle prove nonostante la documentazione manifestamente incompleta, omettendo così prove determinanti.
5.2. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente tali addebiti non trovano alcun supporto nell'art. 29 Cost. e nella relativa giurisprudenza, per i motivi che seguono.
5.3. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova pertinenti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 140 I 99 consid. 3.4). Tale garanzia costituzionale non impedisce tuttavia all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso anticipato delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a) è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. Nell'ambito di tale valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2). La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale.
Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure, hanno rinunciato a procedere alla chiamata in causa di C.________ e di D.________, come pure di E.________ e G.________, in quanto l'art. 26 Lptca (Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008; RL/TI 178.100) la prevede solo per le persone che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento e nessuna di quelle citate ne ha uno a che l'opponente riceva o meno una rendita transitoria ridotta di vecchiaia. Per quanto attiene alla domanda di sentire diversi testimoni, il Tribunale cantonale ha già evidenziato l'assenza di motivazione della richiesta (cfr. consid. 1.1) e che in ogni modo vi erano già a disposizione elementi sufficienti per appurare che l'opponente non esercitava una funzione dirigente e dunque per prendere una decisione. Anche per quanto attiene alla censura di mancata edizione dei documenti richiesti dal Tribunale cantonale con ordinanza del 5 dicembre 2024, la stessa è in contrasto con gli atti all'incarto, dove emerge che la datrice di lavoro ha per contro dato seguito alla stessa, con scritto del 24 gennaio 2025 al quale ha allegato numerosi documenti. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, prescindere da accertamenti aggiuntivi superflui.
5.4. Per quanto concerne le censure mosse al Tribunale cantonale di avere fissato termini inadeguati, la ricorrente si riferisce in particolare di quello concesso con ordinanza del 31 gennaio 2025. Quanto affermato dall'insorgente va disatteso. In effetti, come menzionato tra l'altro anche dalla giurisprudenza indicata dall'insorgente medesima, ovvero la sentenza del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2 - anche se concerne un ambito di diritto civile i principi generali valgono mutatis mutandis per tutti gli ambiti del diritto - con riferimento anche alla legislazione cantonale (cfr. art. 13 cpv. 2 Lptca) i termini processuali possono essere prorogati in caso di motivi sufficienti comunicati entro la scadenza del termine. Nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento il tribunale deve valutare l'importanza del motivo addotto a fronte dell'interesse di un regolare svolgimento del procedimento. I motivi indicati devono apparire secondo l'esperienza comune idonei a rendere impossibile il rispetto del termine o almeno a rendere difficile l'esecuzione dell'atto processuale. Nel caso in rassegna le disposizioni legali non disciplinano la frequenza con cui un termine può essere concesso e lascia quindi spazio a più proroghe successive. Con ogni ulteriore richiesta di proroga del termine si deve però presumere un inasprimento dei requisiti relativi alle motivazioni. Nel caso in esame, già in ambito di risposta (il giudice con ordinanza del 28 giugno 2024 aveva concesso 20 giorni che, in considerazione delle ferie estive e della ricezione della stessa, giungeva a scadenza il 22 agosto 2024) la ricorrente aveva chiesto con scritto del 15 agosto 2024 una proroga in considerazione del "pesante carico di lavoro", concessa dal Tribunale cantonale. È seguita un'ulteriore richiesta il 6 settembre 2024 con la motivazione "a causa delle assenze, ma anche delle difficoltà della lingua italiana", anche questa concessa dall'autorità giudiziaria precedente. Le motivazioni relative alle varie proroghe domandate dalla ricorrente in relazione al termine per le osservazioni concesso con ordinanza del 31 gennaio 2025 sono state: "a causa del pesante carico di lavoro" in data 11 febbraio 2025, concessa dal tribunale e "a causa delle assenze per ferie, ma anche delle difficoltà della lingua italiana" in data 24 febbraio 2025, peraltro anche quest'ultima concessa. Le diverse motivazioni per le varie richieste di proroga sono sostanzialmente rimaste le medesime con il procedere della procedura e pertanto non è ravvisabile alcun arbitrio del tribunale cantonale in relazione alla durata dei termini concessi alla ricorrente. Non spetta al Tribunale cantonale, rispettivamente alla procedura pendente dinnanzi lo stesso, dover subire le difficoltà linguistiche del rappresentante legale della ricorrente, rispettivamente della sua organizzazione delle assenze e del carico di lavoro.
5.5. Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'obbligo di motivazione, in particolare la censura che la Corte cantonale non avrebbe considerato gli argomenti, a suo dire, principali, ancora una volta la ricorrente omette di motivare sufficientemente perché tali argomenti dovrebbero rivestire un carattere principale. Inoltre l'insorgente ignora che vi è una violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. quando l'autorità disattende il suo dovere di motivare la decisione teso a permettere all'interessato di comprendere la portata del giudizio e le eventuali possibilità di impugnazione (DTF 142 II 154 consid. 4.2). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5 con rinvii). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).
L'insorgente indica che il Tribunale cantonale non avrebbe considerato la sua argomentazione riferita al conflitto di interesse tra l'opponente e la sua datrice di lavoro, come pure che risulterebbe problematico che entrambi avessero lo stesso rappresentante legale. Tali affermazioni non sono di pregio, visto che il Tribunale cantonale ha già evidenziato la mancanza d'interesse della società datrice di lavoro a che il suo dipendente percepisca o no una rendita anticipata e poi esse sono sia sprovviste di riscontro oggettivo che carenti dal profilo della motivazione, dal momento che l'insorgente nemmeno motiva in che misura vi sarebbe un conflitto d'interesse del rappresentante legale dell'opponente, che tutela anche la sua datrice di lavoro nella procedura oggetto della vertenza. Vi potrebbe essere un conflitto d'interessi se tra quelli di un cliente e quelli di un altro si manifestasse una contrapposizione idonea a compromettere l'indipendenza del patrocinatore e la sua libertà di giudizio, circostanza assente nel caso in rassegna.
6.
Visto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente. La ricorrente verserà inoltre un'indennità per ripetibili all'opponente ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente diventa priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'avvocato dell'opponente la somma di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 aprile 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi