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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2025 34.2024.19

11. Juni 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,948 Wörter·~30 min·12

Zusammenfassung

Petizione accolta, l'attore ha diritto alla rendita transitoria prevista dal CCL PEAN. Il solo fatto di essere il fratello del socio e gerente della società per la quale lavorava non fa infatti sì che anche l'attore fosse un dirigente della stessa

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 34.2024.19   MP/sc

Lugano 11 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 26 giugno 2024 di

AT1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

CV1, ______     in materia di previdenza professionale  

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  AT 1, nato l’______ 1963, è stato dipendente delle ditte __________ dal 1. agosto 2003 al 31 ottobre 2009 e __________ dal 1. dicembre 2009 al 31 dicembre 2021, in qualità di operaio edile. In seguito, è stato disoccupato. L’impiego presso la __________ era stagionale e di durata non identica di anno in anno; nel resto dell’anno, era disoccupato.

                                  Il 29 novembre 2022 egli ha inoltrato alla CV 1 (in seguito: Fondazione) una domanda di pensionamento anticipato, in quanto prossimo al compimento del 60. anno di età (doc. X 5).

Con scritto del 27 aprile 2023 l’Ufficio di pagamento della Fondazione ha comunicato al signor AT 1 che la sua domanda non poteva essere accolta, poiché egli non adempiva ai requisiti temporali ex art. 14 del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN, doc. X 2) per avere diritto ad una rendita transitoria. Sebbene, infatti, negli ultimi vent’anni prima del prepensionamento egli avesse lavorato più di quindici anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, considerato che era in disoccupazione e ipotizzato che vi sarebbe rimasto, negli ultimi sette anni prima dell’inizio delle prestazioni sarebbe stato disoccupato per un periodo maggiore di due anni. Egli, tuttavia, veniva altresì informato del fatto che, se avesse lavorato almeno un mese, avrebbe adempiuto ai requisiti ex art. 14 CCL PEAN (doc. X 6).

Con messaggio di posta elettronica (doc. X 8) del 10 maggio 2023 la __________, socia della __________, ha inviato alla Fondazione il contratto di lavoro (doc. X 9), dal 1. giugno 2023 e a tempo indeterminato, tra il signor AT 1 e quest’ultima ditta.

Dopo un nutrito scambio di messaggi di posta elettronica tra la __________ o il legale della __________, da una parte, e la Fondazione, dall’altra, con scritto del 9 gennaio 2024 l’Ufficio di pagamento di quest’ultima ha nuovamente respinto la domanda del signor AT 1, ma con una motivazione diversa. Ha infatti considerato il signor AT 1 un dirigente della __________, a cui il CCL PEAN, ex art. 3 cpv. 3 dello stesso, non si applica (doc. I 8).

A seguito della richiesta di verifica (doc. I 9) presentata dal signor AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con “decisione” del 24 maggio 2024 la Commissione Ricorsi della Fondazione ha confermato il rifiuto di erogare la rendita transitoria (doc. I 1).

                          1.2.  Con la presente petizione il signor AT 1 chiede il riconoscimento di una rendita transitoria e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con patrocinio gratuito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. In sintesi sostiene che non lui, ma il fratello (__________) faccia parte del personale dirigente della __________ e che incomba alla Fondazione l’onere di provare che l’attore apparterrebbe a questa categoria.

                          1.3.  Con la risposta di causa la Fondazione postula la reiezione della petizione, con spese e un risarcimento a carico dell’attore. Ricapitolati i fatti e la normativa convenzionale applicabile, in sintesi conferma la posizione e le motivazioni espresse nello scritto del 9 gennaio 2024, mettendo inoltre in dubbio che l’attore abbia lavorato come operaio edile per la __________ e che questa ditta dal 2022 sia assoggettata al CCL PEAN. A suo dire, starebbe all’attore provare qual era il suo lavoro e che la ditta era gestita dal fratello.

                          1.4.  Con scritto del 18 ottobre 2024, l’attore ha prodotto dei documenti e proposto l’assunzione di svariati mezzi di prova. Al riguardo, la Fondazione ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 4 novembre 2024. Questo Tribunale, quindi, con scritto del 5 dicembre 2024 ha richiesto alla __________ una serie di informazioni e documenti. La ditta ha risposto con scritto del 24 gennaio 2025, al quale ha allegato numerosi documenti in formato PDF.

                          1.5.  Con osservazioni del 18 rispettivamente del 28 febbraio 2025 l’attore e la Fondazione si sono pronunciati sulle informazioni e sui documenti trasmessi dalla __________, ribadendo le proprie posizioni. Con scritto del 17 aprile 2025, l’attore ha replicato alle osservazioni della Fondazione.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Circa la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

In casu l’attore fa valere un diritto quale lavoratore a cui si applicherebbe il CCL PEAN. In ordine, va pertanto considerato un avente diritto ai sensi del citato disposto.

La convenuta è invece una Fondazione preposta all’attuazione del CCL PEAN (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bis CC che elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1 seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

La presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e avente diritto.

Circa la competenza territoriale, l’art. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Per adire il foro alternativo è irrilevante che l’attore sia l’istituto di previdenza, il datore di lavoro o l’assicurato (SVR 2006 BVG n. 17, pag. 62 consid. 2.3).

In concreto, l’attore era dipendente della __________, impresa con sede in Ticino, e ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).

Pertanto, anche la competenza territoriale è data.

Per quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.

Il TCA è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti all’aspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-d; sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in: Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat 2006, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in: SZS 1988, pag. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell’art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti).

Per quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio federale ne decreta la validità generale.

Nel caso di specie la controversia ha per oggetto un tema di natura previdenziale in senso stretto. Si tratta infatti di decidere se l’attore ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento di una rendita transitoria giusta le norme del CCL PEAN, ciò che costituisce una pretesa di natura prettamente previdenziale. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento PEAN della Fondazione.

Anche la competenza ratione materiae è perciò data.

In ragione di tutto quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.

nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se l’attore ha diritto ad una rendita (di vecchiaia) transitoria da parte della Fondazione.

                          2.3.  Il CCL PEAN (nella versione valida al momento della richiesta di pensionamento anticipato, cioè dal 1. aprile 2019) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i sindacati Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dall’altra, nell’intento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (Preambolo al CCL PEAN). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 cpv. 1 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).

                                  I lavoratori che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).

                                  Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN).

                          2.4.  Facendo uso della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. art. 6 LPP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 pag. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, in SZS 1987, pag. 123 seg.), il CCL PEAN e il relativo Regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.

                                  Il lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita transitoria se, conformemente all’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN):

" a)   ha compiuto il 60° anno d’età

b)   non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS

c)   negli ultimi vent´anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN

d)   rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’articolo 15.”

                                  Qualora il lavoratore non adempia pienamente al requisito della durata dell’occupazione di cui sopra, egli può chiedere una rendita transitoria ridotta se, secondo l’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):

" a)   negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo

contributivo soltanto dieci anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente

      e/o

b)   negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.”

                          2.5.  Nella fattispecie, non va esaminata l’attribuzione di una rendita transitoria ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN, i cui requisiti non sono – incontestatamente – dati. La Fondazione ha però negato all’attore anche il riconoscimento del diritto a percepire una rendita transitoria ridotta ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN, anzitutto in quanto negli ultimi sette anni prima dell’inizio della prestazione (di cui al massimo due di disoccupazione) egli non avrebbe svolto un’attività professionale nel settore dell’edilizia principale, poiché a partire dal 2022 la __________ non sarebbe più assoggettata al CCL PEAN. Occorre quindi innanzitutto verificare questa circostanza.

                                  Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d’applicazione dello stesso.

                                  Ne discende che l’assoggettamento di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid. 1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell’11 gennaio 2022 consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2).

                                  Stante il carattere normativo della COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2 in initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).

                                  In casu non vi sono documenti agli atti per concludere che la __________, quale datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.

                                  L’art. 2 cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1e3e2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede l’applicazione del contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

                                  In casu la __________ aveva sede a __________, ragione per cui il campo d’applicazione geografico è dato.

                                  Successivamente alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web www.seco.admin.ch – l’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo d’applicazione del contratto collettivo dal profilo aziendale in vigore al momento della richiesta di prepensionamento dell’attore, presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

a.   edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);

b.   lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c.   estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d.   imprese di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e.   imprese d’isolamento e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f.    imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g.   imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;

h.   imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario e svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.”

                                  Al fine di sapere se un’azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contatto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2, parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).

Va poi rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse azienda (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).

Tornando al caso in disamina, si rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale della __________ è “L'esecuzione di lavori edili di ogni genere, prestazioni di manodopera, manutenzioni artigianali, noleggio macchinari edili, la consulenza edile, il commercio, l'importazione e l'esportazione di materiali e prodotti del settore. La società può inoltre esercitare tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo sopo sociale, partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi similari in Svizzera e all'estero” (doc. X 10).

La Fondazione non mette in dubbio l’assoggettamento della __________ al CCL PEAN dalla fondazione (nel 2007) né la natura delle attività, ma che dal 2022 la ditta sia stata effettivamente attiva. A suo dire, infatti, “in passato, la __________ e oggi il querelante hanno espresso difficoltà a rivelare le attività dell’impresa durante questo periodo” (doc. X n. 39). È vero che, come sottolineato dalla Fondazione, nel modulo “Annuncio della massa salariale/conteggio dei contributi 2022” datato 17 gennaio 2023 la __________ le aveva dichiarato di non aver corrisposto salari soggetti ai contributi dovuti secondo il CCL PEAN nel 2022 e che non ne avrebbe corrisposti nemmeno nel 2023 (doc. X 7); circostanza, questa, che non è a tutt’oggi stata spiegata dalla ditta. Tuttavia il 24 gennaio 2025, nelle more della presente procedura, la __________ ha smentito la propria dichiarazione del 17 gennaio 2023, fornendo le prove riguardanti i cantieri da essa eseguiti tra il 2014 e il 2023 (quindi anche a partire dal 2022; cfr. la cartella “documentazione cantieri” nella chiavetta USB sub doc. XXVII). Ne consegue, come suggerito dalla Fondazione stessa, che “la società dovrà modificare numerosi documenti relativi alle sue attività” (doc. X n. 39), ma non certo che è stata inattiva. Se effettivamente la __________ è stata reticente nei confronti della Fondazione e solo su richiesta di questo Tribunale ha fornito la documentazione atta a comprovare le proprie attività, questa reticenza non doveva tuttavia andare a discapito dell’attore, che nulla nè poteva e a cui quindi nessuna colpa poteva essere imputata. D’altronde, va altresì detto che una breve ricerca in internet avrebbe portato la Fondazione a rendersi conto che la __________ era stata attiva nel 2022 e 2023, sul sito internet del Comune di __________ essendo reperibili le liste delle commesse pubbliche, che in quegli anni erano state affidate anche alla ditta in questione ).

Sulla base della surriferita documentazione risulta pertanto comprovato che la __________ è stata attiva anche a partire dal 2022 (almeno) nei settori di cui all’art. 2 cpv. 4 lett. a e g COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Ne consegue che l’intera impresa è assoggettata al COG CCL PEAN sotto il profilo del campo d’applicazione aziendale.

                       2.6.1.  La Fondazione ha inoltre negato all’attore quanto da lui richiesto, in quanto egli non avrebbe lavorato come operaio edile per la __________. Occorre quindi verificare anche questa circostanza.

                                  Per quanto concerne il campo d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015 entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a.   capi muratori e capi fabbrica;

b.   capi squadra;

c.   professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d.   lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e.   specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso 4;

f.    guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;

g.   altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o nell’azienda madre.

Sono anche esclusi:

-   i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

-   i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

-   i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.”

                                  Nel caso in disamina la Fondazione mette in dubbio che l’attore abbia lavorato come lavoratore edile, poiché egli avrebbe presentato solo il contratto di lavoro del 4 maggio 2023; ciò non permetterebbe di avere un quadro preciso delle sue attività nel periodo 2009-2023 (doc. X n. 48).

                                  Effettivamente il contratto di lavoro datato 4 maggio 2023 tra la __________ e l’attore, col quale questi è stato assunto quale manovale, è di durata indeterminata ma è valido solo dal 1. giugno 2023 (doc. X 9). Tuttavia la __________, su richiesta di questo Tribunale, nello scritto del 24 gennaio 2025 ha elencato le persone che sono state sue dipendenti tra il 2009 e il 2023, tra le quali rientra – e sempre con la qualifica di manovale – anche l’attore (doc. XXVII). Con il medesimo scritto la __________ ha altresì trasmesso ulteriori contratti di lavoro che la legavano all’attore in periodi precedenti rispetto al contratto del 4 maggio 2023 (cfr. la cartella “contratti” nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pagg. 4, 6, 9 seg., 12 seg. e 17). In tutti questi contratti, è indicato che l’attore è assunto in qualità di “manovale”. Inoltre, agli atti vi sono diversi rapporti di cantiere, nei quali viene descritta quale attività è stata svolta, da chi e per quanto tempo (cfr. la cartella “documentazione cantieri” nella chiavetta USB sub doc. XXVII). In diversi di questi si ritrova il nominativo dell’attore, per delle attività tipiche nel campo dell’edilizia (cfr. per esempio il documento “__________ - cantieri 2023” nella cartella “documentazione cantieri” nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 184: “riempimento scavo”). A ulteriore conferma, tre ex colleghi dell’attore hanno dichiarato che quest’ultimo “è sempre stato un operaio ed ha effettuato i lavori da operaio edile” (doc. I 13-15). A fronte di ciò, la Fondazione non adduce minimamente perché non si dovrebbe prestar fede alla versione della __________ e quale sarebbe stata, a suo dire, l’attività dell’attore.

                                  L’attore ha quindi lavorato per la __________ quale lavoratore edile, ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 lett. d COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 lett. d CCL PEAN).

                       2.6.2.  Va ora esaminato se l’attore faceva parte del personale dirigente della __________, poiché, secondo l’art. 2 cpv. 5 terzo paragrafo prima frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 prima frase CCL PEAN), i dirigenti non sono assoggettati al CCL PEAN. Al riguardo va detto, come giustamente osservato dalla Fondazione (doc. X n. 49), che svolgere un’attività quale lavoratore edile non esclude, secondo l’art. 2 cpv. 5 terzo paragrafo terza frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 terza frase CCL PEAN), di far parte del personale dirigente nella stessa impresa.

                                  Il Tribunale federale ha inoltre avuto modo di precisare che, secondo il tenore dell’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN è sufficiente un’iscrizione nel registro di commercio (in una delle funzioni descritte nel CCL PEAN) o alternativamente l’esercizio di un influsso determinante per appartenere al personale dirigente, un gruppo d’imprese dovendo essere considerato un tutt’uno (cfr. STF 9C_220/2023 del 21 marzo 2024, in: SVR 2024 BVG n. 28).

                                  In un’altra sentenza l’Alta Corte ha stabilito che i guadagni realizzati facevano concludere, nel caso di specie, con verosimiglianza preponderante per delle funzioni dirigenziali (di fatto) delle persone in questione all’interno dell’impresa, a ciò nulla mutando la circostanza che entrambe le persone avevano lavorato sui cantieri (anche) come muratori (cfr. STF 9C_727/2023 del 3 giugno 2024, in: SVR 2024 BVG n. 37).

                                  Secondo l’attore, fanno parte del personale dirigente della __________ il socio e gerente __________, il direttore __________ e __________, socio e gerente dalla __________ che a sua volta è socia della __________ (doc. I n. 5). Anche a mente di questo Tribunale ciò è il caso, come si desume dagli atti. Innanzitutto va rilevato che l’attore non è mai stato iscritto a Registro di commercio, a nessun titolo, per la __________, ciò che comunque non esclude l’assunzione di una posizione dirigenziale di fatto. Sulla carta intestata della __________ si trovano però solo i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del fratello dell’attore, al domicilio del quale ha sede la ditta (per esempio doc. X 36), oppure il numero di telefono della __________ (per esempio cartella “contratti” nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 4); mai i recapiti dell’attore. È __________ ad essersi interfacciato con la Fondazione per conto della __________, come d’altronde ammesso dalla convenuta stessa (doc. X n. 50); mai l’attore. Autorizzati a firmare per disporre del conto bancario della __________ sono (o sono stati) __________, __________, __________ e __________ (doc. “Documentazione bancaria ______” nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 6 seg.); mai l’attore. Il salario annuo dell’attore presso la __________ non ha mai superato i fr. 59'693 percepiti nel 2016 (doc. X 40 pag. 3), il che non corrisponde, secondo il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera, nemmeno al salario minimo attualmente in vigore per la classe salariale C (lavoratore edile senza conoscenze professionali, quale d’altronde era stato assunto) nella zona verde comprendente il Canton Ticino (fr. 60'749, cfr. https://unia.ch/fileadmin/user_upload/Beruf-Branchen/Bauhauptgewerbe/CNM-edilizia-principale-2023-25.pdf, pag. 103). D’altronde, nell’azienda tra il 2009 e il 2021 vi sono stati dipendenti meglio pagati dell’attore nel 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2021 (doc. X 23). Il salario percepito, quindi, non sta a indicare l’assunzione di ulteriori responsabilità oltre a quelle di lavoratore edile. Numerosi rapporti di regia sono firmati dall’attore, ciò che sta a indicare che egli era presente sul cantiere in questione e poteva riferire di chi vi aveva partecipato, quali attività erano state svolte e per quanto tempo (cfr. per esempio il documento “__________ - cantieri 2023” nella cartella “documentazione cantieri” nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 184); stante il fatto che quest’attività non comporta alcuna responsabilità ma è meramente descrittiva, nulla se ne può dedurre quanto alla posizione dirigenziale dell’attore nella __________ (e infatti, negli anni, anche altri dipendenti hanno firmato tali rapporti). Agli atti vi sono anche le dichiarazioni di due committenti della __________, i responsabili dei quali non avrebbero avuto contatti con l’attore (doc. I 5A seg.), e di tre ex colleghi di quest’ultimo, secondo i quali egli non aveva “alcuna attività dirigenziale” (docc. I 13-15).

                                  In conclusione, se inizialmente la Fondazione poteva nutrire dei dubbi sulla posizione dirigenziale dell’attore nella __________, legittimi a causa della difficoltà di quest’ultima nel fornire le informazioni a comprova della posizione dirigenziale da parte di altre persone, con la documentazione ora a disposizione i dubbi, che la Fondazione tuttavia mantiene (doc. XXXVII n. 3), non sono più giustificati.

                                  Quanto alle due sentenze trasmesse dalla Fondazione con la sua risposta di causa, le fattispecie lì in questione divergono in maniera importante da quella che qui ci occupa.

                                  Nella prima, per ammettere l’appartenenza nella categoria del personale dirigente è risultato decisivo che i due lavoratori in questione, collaboratori di lunga data di una SA che aveva cessato l’attività, erano poi stati assunti dalla Sagl che aveva ripreso l’attività della ditta chiusa; che ai clienti era stato comunicato che i due avrebbero agito quale amministratore rispettivamente partner; che in un organigramma inviato alla Fondazione venivano designati quali responsabile di cantiere rispettivamente vice; che ricevevano salari considerevolmente maggiori rispetto a quanto pattuito; che la maggior parte delle gratifiche ai dipendenti finiva nelle mani dei due; e che – ma solo in ultimo – uno dei lavoratori era il marito della proprietaria della SA (doc. X 35 consid. 3.4-3.6). Nella seconda, è risultato decisivo che il lavoratore in questione aveva una partecipazione indiretta (tramite un’altra SA) alla SA di cui era dipendente; che percepiva uno stipendio alto per la professione esercitata, tramite gratifiche che gli altri dipendenti della ditta non ricevevano nello stesso ordine di grandezza; che in una brochure della ditta e in un articolo di giornale era stato inserito, con i cinque fratelli, nella dirigenza (doc. X 38 consid. 3.4).

                                  Ebbene, di tutti questi elementi, l’unico presente nel caso che ci riguarda è il legame familiare, l’attore essendo il fratello di __________, gerente della __________. Per il resto, non risulta che l’attore sia un organo della __________ o ne possieda una partecipazione (diretta o indiretta che sia); né che l’attore fosse già dipendente dell’impresa individuale del fratello, alla quale è subentrata la __________; né che l’attore dalla ditta venisse proposto verso l’esterno, tramite per esempio la corrispondenza con i clienti, i fornitori o la Fondazione stessa, quale membro della dirigenza; né che l’attore ricevesse un salario più alto rispetto a quello usuale per un lavoratore edile o delle gratifiche. Ponderando tutti gli elementi, quindi, non si può concludere che l’attore avesse una posizione dirigenziale nella __________.

                                  L’attore non fa quindi parte della cerchia di persone di cui all’art. 2 cpv. 5 terzo paragrafo prima frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 prima frase CCL PEAN).

                       2.6.3.  In conclusione, l’attore rientra nel campo d’applicazione personale del CCL PEAN.

                          2.7.  Posto che la __________ rientra nel campo d’applicazione aziendale del CCL PEAN e l’attore nel campo d’applicazione personale dello stesso, risultando inoltre pacificamente soddisfatti gli ulteriori requisiti posti dall’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN, l’attore ha diritto a una rendita transitoria ridotta.

                          2.8.  Riguardo alle prove richieste da entrambe le parti, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

                                  Nel caso in esame, questo Tribunale ha dato seguito alle richieste delle parti di esigere dalla __________ una serie di informazioni e documenti e, per quanto detto sopra (consid. 2.5, 2.6.1 e 2.6.2), sulla base dell’esauriente documentazione così ottenuta o altrimenti già agli atti ha potuto concludere che la __________ rientra nel campo d’applicazione aziendale del CCL PEAN e l’attore nel campo d’applicazione personale dello stesso.

                                  Quanto poi alla richiesta della Fondazione di chiamare in causa la __________, la __________, __________ e __________, va detto che giusta l’art. 26 Lptca il TCA può ordinare la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento. In tale caso il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile. Con la chiamata in causa vengono quindi coinvolti in un processo terzi con un interesse nel procedimento allo scopo di estendere la forza vincolante della sentenza alla persona chiamata. L’interesse ad una chiamata in causa è di natura giuridica: deve cioè essere possibile una ripercussione giuridica dell’esito del procedimento sui rapporti giuridici tra la parte principale e la persona che viene coinvolta nel procedimento (DTF 125 V 94 consid. 8b e riferimenti; STF H 134/00 del 3 novembre 2000). Tuttavia, nel caso in esame i soggetti citati non hanno alcun interesse legittimo a che l’attore riceva o no una rendita transitoria ridotta da parte della Fondazione (il che è, per l’appunto, l’oggetto di questo procedimento).

                                  Per quanto riguarda infine la richiesta della Fondazione di interrogare l’attore, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, essa non ne specifica il motivo né tantomeno su cosa gli interrogandi dovrebbero riferire. Agli atti, inoltre, vi sono le dichiarazioni scritte di alcuni di loro; la Fondazione non indica cosa queste persone potrebbero aggiungere a quanto da loro già dichiarato per iscritto.

                                  Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                          2.9.  In conclusione la petizione va accolta, la Fondazione deve pertanto versare all’attore la richiesta rendita transitoria ridotta di cui all’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN.

                        2.10.  Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non vengono accollate tassa di giustizia e spese.

                        2.11.  Secondo l’art. 30 cpv. 1 Lptca, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.

                                  Visto l’esito della procedura l’attore, rappresentato dallo studio legale e notarile RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 2’000 (IVA inclusa) e che vanno messe a carico della Fondazione, soccombente. Ciò a maggior ragione considerando che la Fondazione ha annullato il controllo presso la __________ previsto per il 14 novembre 2023 (doc. I 5C), in occasione del quale avrebbe reperito la documentazione poi richiesta da questo Tribunale nel corso della presente procedura (doc. XXII), e non ha richiesto all’attore la documentazione a sua disposizione (per esempio, i contratti di lavoro che lo legavano alla __________). Essa non ha quindi accertato correttamente i fatti, rendendo necessario l’avvio della presente procedura da parte dell’attore.

                                  Ritenuto il rimborso di ripetibili, la richiesta dell’attore di beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  La petizione è accolta.

                                  §   È fatto ordine alla CV 1 di versare a AT 1 una rendita transitoria ridotta con effetto a partire dal 1. agosto 2023.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 rifonderà a AT 1 fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.                

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni

34.2024.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2025 34.2024.19 — Swissrulings