Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_303/2026
Sentenza del 22 maggio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,
contro
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira,
opponente.
Oggetto
Imposte cantonali del Cantone dei Grigioni e imposta federale diretta, periodi fiscali 2021-2022,
ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni del 31 marzo 2026 (VR2 25 44).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 31 marzo 2026, comunicata l'8 aprile seguente, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni si è pronunciato su un ricorso di A.________ in materia di imposta federale diretta e di imposte cantonali 2021-2022, respingendolo nella misura in cui fosse ammissibile. Litigiosa era la legittimità della decisione di non entrata in materia pronunciata dall'autorità fiscale retica dopo avere ricevuto un reclamo del contribuente contro una tassazione d'ufficio, che era stata svolta nei suoi confronti in assenza di dichiarazioni d'imposta.
1.2. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 12 maggio 2026, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale. Chiede l'annullamento dello stesso, unitamente alle "tassazioni discrezionali per i periodi fiscali 2021-2022", e il rinvio dell'incarto all'autorità fiscale retica, per nuova decisione. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
2.
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito ledendo il diritto giusta l'art. 95 LTF o il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Il ricorso contro la sentenza del 31 marzo 2026 non rispetta le condizioni di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
2.3.1. L'argomentazione con la quale l'istanza inferiore ha tutelato la decisione di non entrata in materia sul reclamo del ricorrente è esposta nei considerandi 3.1, 3.2 e 4 del giudizio impugnato. Contrariamente a quanto richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non contiene tuttavia nessun confronto specifico con quanto indicato in quelle sedi, dal quale risultino le ragioni di una violazione del quadro giuridico vigente.
2.3.2. Nel contempo, il ricorso contrasta con l'art. 106 cpv. 2 LTF perché, per quanto verta sull'accertamento dei fatti, lamentando la mancata presa in considerazione della "fine dell'attività della società del signor A.________", esso non contiene nessuna argomentazione precisa, che sia atta a dimostrare una violazione del divieto d'arbitrio da parte dell'istanza inferiore (DTF 148 V 366 consid. 3.3).
2.3.3. Nella misura in cui quest'ultima censura viene sollevata a sostegno del riconoscimento di un reddito "pari al 50 % di quanto inizialmente dichiarato, ovvero CHF 66'000 annui" va per altro rilevato che essa non ha rilievo. In effetti, come indicato nel considerando 1.3 del giudizio impugnato, l'oggetto del ricorso contro una decisione di non entrata in materia dell'autorità fiscale è solo quello della legittimità della non entrata in materia - nella fattispecie, sul reclamo contro la tassazione d'ufficio - e non si estende ai contenuti della tassazione.
3.
3.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
3.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 22 maggio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli