Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_342/2026
Sentenza del 13 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Elio Fiscalini,
ricorrente,
contro
Cassa disoccupazione Unia,
via Genzana 2, 6908 Massagno,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 aprile 2026 (38.2026.2).
Fatti
A.
Con decisione del 18 settembre 2025, confermata su opposizione il 1° dicembre 2025, la Cassa Disoccupazione Unia (di seguito: Cassa) ha negato a A.________ (nata nel 1962) il diritto alle indennità di disoccupazione richieste a partire dall'8 settembre 2025 a seguito del suo licenziamento da parte di B.________ SA, U.________, con effetto al 31 agosto 2025. La Cassa ha in particolare rilevato che il marito occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo Presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) dell'azienda.
B.
Con sentenza del 20 aprile 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la predetta decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché le venga riconosciuta l'indennità di disoccupazione a far tempo dall'8 settembre 2025.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
1.2. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).
1.3. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Questo può ad esempio essere il caso per fatti divenuti rilevanti per la prima volta con la decisione impugnata quando l'istanza inferiore si è fondata su un nuovo argomento giuridico con cui le parti non erano state precedentemente confrontate (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3), precisando tuttavia che non si tratta di permettere alla parte negligente di rimediare alla propria mancanza. Infatti, l'esito del procedimento dinanzi all'autorità precedente non è di per sé sufficiente per ammettere la produzione di
nova in senso improprio che avrebbero già senz'altro potuto essere prodotti nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2). Se le condizioni per ammettere eccezionalmente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono adempiute, deve essere esposto nel ricorso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3 con riferimenti).
Onere, questo, immancabilmente disatteso dalla ricorrente. Omettendo qualsiasi confronto con le condizioni di ammissibilità appena esposte, ella si limita a produrre (unicamente) in questa sede dei documenti precedenti alla sentenza impugnata e non discussi nella stessa. Tali
novae i relativi argomenti non potranno pertanto essere considerati.
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione della ricorrente, sia lesiva del diritto federale.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale ha in sostanza ricordato che, al fine di prevenire abusi, la giurisprudenza nega il diritto a indennità di disoccupazione non soltanto a un membro del CdA, bensì anche al suo coniuge fino alla sentenza di divorzio (DTF 123 V 234; sentenze 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4; 8C_102/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1). Nella fattispecie, il rapporto d'impiego della ricorrente era stato disdetto per il 31 agosto 2025 dalla società a causa di una riorganizzazione aziendale. Ella vi aveva ricoperto il ruolo di membro del CdA con diritto di firma individuale dal mese di dicembre 2018 al mese di gennaio 2025. Dal mese di dicembre 2018 suo marito C.________ risultava Presidente e delegato del CdA con firma individuale. Il figlio D.________ era stato membro del CdA con firma individuale da marzo 2023 a gennaio 2025, mentre la figlia E.________ aveva assunto la medesima carica a partire da marzo 2023. Ritenuto che la ricorrente era sposata con il Presidente della società, per la quale era stata impiegata fino a poco prima del suo annuncio per il collocamento, la Corte ticinese ha tutelato il rifiuto del diritto all'indennità di disoccupazione deciso dalla Cassa.
3.2. La ricorrente censura l'arbitrio nella valutazione dei fatti e una crassa violazione del diritto federale. Ella sostiene che dopo le dimissioni da membro del Cda e il suo licenziamento non era assolutamente più in grado di influenzare le decisioni societarie in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Applicando il principio della DTF 123 V 234, alla ricorrente non potrebbe essere attribuita una tale posizione poiché avrebbe tagliato ogni e qualsiasi rapporto con la società. Il suo licenziamento non avrebbe configurato un tentativo di abuso nella cerchia familiare, bensì sarebbe stato dettato da motivi economici e strategici. Sarebbe inoltre ininfluente che suo marito sia il Presidente della società, poiché le decisioni fondamentali verrebbero prese a maggioranza dall'intero CdA, composto da quattro persone. Egli stesso non potrebbe quindi trovarsi in una posizione analoga ad un datore di lavoro. Inoltre, siccome la ricorrente adempierebbe le condizioni di legge, il rifiuto del diritto all'indennità di disoccupazione dopo aver pagato regolarmente contributi dal 1° luglio 2007 sarebbe lesivo della sua personalità e contrario ai principi di equità e proporzionalità. Infine, ella fa riferimento all'iniziativa parlamentare del 12 marzo 2020 citata dalla Corte cantonale, a dimostrazione dell'esistenza di una chiara "imparità di trattamento".
3.3. Il ricorso è destinato all'insuccesso. Oltre a pretendere in modo generico l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, senza dimostrarlo, la ricorrente non contesta i fatti pertinenti alla risoluzione della vertenza, in particolare i suoi legami familiari con gli organi dell'ex datore di lavoro. Per i restanti argomenti è sufficiente rinviare alle pertinenti spiegazioni dei giudici cantonali, sia per quanto riguarda i principi giurisprudenziali, sia a proposito dell'analisi di merito riassunta poc'anzi (art. 109 cpv. 3 LTF). Lo stesso può essere fatto per la sterile lamentela inerente al pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.8 della sentenza impugnata), ad ogni modo insufficientemente motivata e dunque inammissibile. Tale qualifica vale anche per le critiche relative alla pretesa lesione della personalità, nonché dei principi di equità, proporzionalità e della parità di trattamento, che non soddisfano l'onere rispettivamente imposto dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 1.1
supra) e sfuggono pertanto ad un esame di merito. La sentenza cantonale può dunque essere confermata.
4.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 13 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi