Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_683/2026
Sentenza del 4 agosto 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano,
via Bossi 2A, 6901 Lugano,
B.________ SA.
Oggetto
effetto sospensivo (comminatoria di fallimento),
ricorso contro il decreto emanato il 3 luglio 2026
dalla Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2026.117).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante ricorso 30 giugno 2026 la A.________ SA ha contestato la comminatoria di fallimento emessa il 17 giugno 2026 dall'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano nell'esecuzione n. 3918143 promossa dalla B.________ SA nei suoi confronti.
La A.________ SA ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo al proprio ricorso. Con decreto 3 luglio 2026 la Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale istanza. La Presidente ha osservato che l'UE aveva prodotto la decisione 24 aprile 2026 della Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est posta a fondamento della domanda di continuazione dell'esecuzione, nella quale veniva dato atto che I'escussa aveva ritirato l'opposizione al precetto esecutivo n. 3918143, " decisione che la ricorrente neppure menziona né tantomeno pretende di aver contestato ", e che le censure di mancata dimostrazione dell'esistenza del debito, del suo fondamento e del suo scoperto attuale (a fronte di possibili pagamenti intervenuti in favore della creditrice) esulavano dalla competenza dell'UE. Per la Presidente, in altre parole, il gravame risultava a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole e non vi erano quindi le condizioni per sospendere l'esecuzione durante la procedura di ricorso.
2.
Mediante ricorso in materia civile 15 luglio 2026 la A.________ SA ha impugnato il decreto 3 luglio 2026 dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo (in via supercautelare e cautelare) al gravame federale, di annullarla e di concedere l'effetto sospensivo al rimedio cantonale, subordinatamente di rinviare l'incarto all'autorità di vigilanza per nuova ponderazione degli interessi in gioco e nuova decisione.
Il 27 luglio 2026 l'amministratore unico della ricorrente ha firmato di proprio pugno il ricorso, sanando il relativo vizio (art. 42 cpv. 5 LTF).
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame - diretto contro una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF emanata in una procedura principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4) in materia di esecuzione e fallimento da un'autorità cantonale di vigilanza - può essere trattato quale ricorso in materia civile senza riguardo al valore di lite (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
3.1. La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto nel caso concreto).
La ricorrente ritiene che, senza la sospensione dell'esecuzione, la creditrice potrebbe proseguire la procedura sino alla domanda e alla dichiarazione di fallimento, " per cui una successiva decisione favorevole sul ricorso cantonale non sarebbe idonea a eliminare integralmente gli effetti giuridici, economici e reputazionali prodotti dall'apertura del fallimento ".
La questione dell'esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sul tema v. DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2) può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il ricorso, come si vedrà, risulta in ogni caso manifestamente inammissibile.
3.2. Per costante giurisprudenza, la decisione che accorda l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 150 I 50 consid. 3.3. in fine; 146 IV 114 consid. 2.1).
La ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio e del suo diritto di essere sentita ( art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. ). Afferma che l'autorità di vigilanza, nella sua ponderazione degli interessi in gioco per statuire sull'istanza di effetto sospensivo, non avrebbe tenuto conto della " riserva espressa " contenuta nel ritiro dell'opposizione al precetto esecutivo n. 3918143, del pagamento di fr. 5'272.30 effettuato in data 17 aprile 2026 in favore della creditrice, del risultante " rischio che la comminatoria riguardi importi già soddisfatti ", nonché della manifesta sproporzione tra il semplice differimento dell'esecuzione per la creditrice e le " conseguenze irreversibili di un fallimento pronunciato prima della decisione sul ricorso cantonale " per l'escussa.
In tal modo, la ricorrente non si confronta però seriamente con il decreto impugnato (fondato sul presumibile insuccesso dell'allegato cantonale), in particolare laddove tale decreto ha indicato che l'escussa non risultava aver impugnato la decisione 24 aprile 2026 (la quale dava atto di un ritiro integrale dell'opposizione) e che le sue censure di mancata dimostrazione dell'esistenza del debito, del suo fondamento e del suo scoperto attuale non rientravano nella competenza dell'UE. Il rimedio qui all'esame, pur facendo valere una lesione di diritti costituzionali come esatto dall'art. 98 LTF, disattende quindi le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza volta al conferimento (in via supercautelare e cautelare) dell'effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 4 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini