Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_618/2026
Sentenza del 25 agosto 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.B.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
Cantone di Basilea-Città, 4001 Basilea,
rappresentato dal Finanzdepartement des Kantons
Basel-Stadt, Fischmarkt 10, 4001 Basilea.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2026
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza
(15.2026.86/95/99).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Nell'ambito di cinque esecuzioni promosse dal Cantone di Basilea-Città nei confronti di A.B.________, il 22 gennaio 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 28 aprile 2026.
Con scritto 30 aprile 2026 l'UE ha invitato l'escusso (che non era comparso al pignoramento precedentemente fissato) a presentarsi presso i suoi sportelli entro l'11 maggio 2026, con la comminatoria dell'accompagnamento forzato per mezzo della polizia e della multa disciplinare ai sensi dell'art. 292 CP.
Il 15 maggio 2026 l'UE ha omesso un ordine di accompagnamento forzato.
1.2. Con sentenza 3 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella limitata misura della loro ricevibilità, i ricorsi interposti dall'escusso il 29 aprile, il 15 maggio e il 26 maggio 2026 avverso i tre predetti provvedimenti dell'UE.
L'autorità di vigilanza ha osservato che i ricorsi non evidenziavano alcun pregiudizio dei diritti di difesa dell'escusso, né errori negli atti compiuti dall'UE, né comportamenti dei funzionari di rilevanza disciplinare, ma si riducevano a una serie di censure che, laddove comprensibili, risultavano generiche, già scartate in altre sentenze, inconferenti o abusive (siccome volte a mettere in discussione ogni atto della pubblica autorità e finanche l'ordinamento stesso dello Stato). Per l'autorità di vigilanza, in particolare, il ricorrente non poteva, seriamente e in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario delle varie comunicazioni dell'UE e pensare che non provenissero dal competente organo e non fossero validamente firmate. Rinviando agli art. 91 cpv. 2 e 6 LEF ed agli art. 292 e 323 n. 1 CP , l'autorità di vigilanza ha anche confermato la competenza dell'UE di ordinare l'accompagnamento forzato dell'escusso per mezzo della polizia e ha quindi ritenuto sprovviste di fondamento le censure circa l'esistenza di " minacce " da parte di tale ufficio.
L'autorità di vigilanza ha infine avvertito l'escusso che futuri ricorsi di stampo querulomane gli potranno essere rinviati senz'altra formalità, nonché comportare una multa sino a fr. 1'500.-- e l'aggravio di spese.
2.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 29 giugno 2026 (spedito il giorno dopo), A.B.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di archiviare la vertenza e di porre a carico dello Stato i relativi costi e il risarcimento dei danni subiti, in via subordinata di riesaminare la vertenza alla luce degli argomenti ricorsuali. Mediante scritto 2 luglio 2026 il ricorrente ha inviato al Tribunale federale ulteriore documentazione (costituita da atti esecutivi dell'UE e da allegati dell'escusso nella presente procedura).
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Si giustifica di conseguenza redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta pertanto di primo acchito irricevibile (art. 113 LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.1. La conclusione del ricorrente volta al risarcimento dei danni risulta inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale.
4.2. Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Nel gravame all'esame il ricorrente sottolinea come la sentenza impugnata non riporti il suo nome ufficiale "B.________, A.________" e sostiene che l'operato dell'UE e dell'autorità di vigilanza sarebbe stato caratterizzato da vari vizi formali e carenze organizzative e da diversi comportamenti parziali o intimidatori. Nella ridotta misura in cui sia comprensibile, la sua argomentazione risulta del tutto pretestuosa e non si misura minimamente con i dettagliati ragionamenti contenuti nella decisione di ultima istanza cantonale (qui unica impugnabile, v. art. 75 cpv. 1 LTF) circa la legittimità e la validità dell'operato dell'UE. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini