Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_541/2025
Decreto del 13 maggio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Adriano Alessio Sala,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Gabriele Gilardi,
opponente.
Oggetto
mutuo,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.36).
Considerando:
che il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha respinto, con giudizio 16 aprile 2025, la petizione inoltrata dalla B.________ SA nei confronti della A.________ SA;
che con sentenza 24 settembre 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento dell'appello dell'attrice, condannato la convenuta al pagamento di fr. 30'000.--;
che con ricorso in materia civile del 27 ottobre 2025 la A.________ SA ha postulato, in riforma della sentenza di appello, la reiezione della petizione;
che con risposta del 28 novembre 2025 la B.________ SA ha proposto la reiezione del ricorso;
che le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti;
che con lettera 18 marzo 2026 la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese da porre a carico di chi le ha anticipate;
che tale scritto è stato inviato all'opponente il 27 aprile 2026;
che la domanda di stralcio presentata dalla ricorrente va interpretata quale ritiro del ricorso, la transazione non essendo stata consegnata a questo Tribunale;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono, come pacificamente richiesto, compensate;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti