Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_529/2025
Sentenza dell'11 giugno 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Denys, May Canellas,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Fabio Nicoli,
opponenti.
Oggetto
spese giudiziarie; stralcio,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.47).
Fatti
A.
Con petizione 22 aprile 2024 la A.________ SA ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano di condannare B.________ e C.________ al pagamento di complessivi fr. 24'282.05, composti di una penale di fr. 16'060.-- relativa all'esercizio di un diritto di compera, di fr. 3'422.05 per pigioni e spese accessorie non pagate e di fr. 4'800.-- a titolo di indennità per cessione di una cartella ipotecaria. Con osservazioni 16 agosto 2024 i convenuti si sono opposti alle pretese. Dopo aver rinviato due udienze su richiesta delle parti - che erano in trattative - e sospeso la causa, il Pretore aggiunto ha assegnato il 1° aprile 2025 alla A.________ SA un termine di 10 giorni per comunicare se mantiene un interesse all'istanza. Questa ha inizialmente scritto l'11 aprile 2025 di mantenere vivo l'interesse all'istanza, per poi comunicare il 25 aprile seguente di avere perso interesse alla vertenza e di postularne lo stralcio definitivo dai ruoli.
Con decreto 9 maggio 2025 il Pretore aggiunto ha decretato lo stralcio dal ruolo per desistenza del procedimento (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giustizia e spese di complessivi fr. 900.-- a carico dell'attrice, che ha condannato a rifondere ai convenuti fr. 2'430.-- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
B.
Con sentenza 22 settembre 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, il reclamo presentato dalla A.________ SA. Dopo aver spontaneamente rilevato " una certa contraddittorietà della decisione impugnata"e reputato che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto stralciare la causa perché era divenuta priva di oggetto o senza interesse (e non per desistenza), la Corte cantonale ha osservato che l'attrice si era limitata a impugnare il giudizio sulle spese, senza contestare il motivo dello stralcio, ciò che avrebbe peraltro solo potuto avvenire con una domanda di revisione inoltrata innanzi al primo giudice. Ha poi ritenuto infondata l'argomentazione dell'insorgente, che contestava la propria soccombenza unilaterale affermando che le osservazioni del 16 agosto 2024 contenevano una domanda riconvenzionale implicita. Ha concluso che comunque in caso di desistenza le spese e le ripetibili vanno sempre a carico della parte attrice e che il reclamo presentato da quest'ultima era inammissibilmente sprovvisto di conclusioni quantificate riferite alle spese giudiziarie impugnate.
C.
Con ricorso del 22 ottobre 2025 A.________ SA postula in sostanza in via principale l'annullamento della sentenza su reclamo, il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché ristabilisca la possibilità di impugnare la decisione pretorile con "la procedura dell'art. 242 CPC". In via subordinata, per quanto intellegibile, chiede la riforma della sentenza di seconda istanza nel senso che le ripetibili siano compensate, rispettivamente ridotte. Si duole della violazione di una serie di norme del CPC che avrebbe portato a una qualificazione scorretta del giudizio pretorile e a una errata ripartizione delle spese processuali con delle ripetibili eccessive a favore dei convenuti. Lamenta che fra i rimedi di diritto indicati nella decisione pretorile non vi era la revisione. Sostiene che la Corte cantonale, che aveva rilevato una contraddizione nella decisione di primo grado, avrebbe dovuto sanare il vizio ed esaminare se le ripetibili erano proporzionali allo stadio della procedura in cui era terminata la causa, tenendo conto del fatto che i convenuti avevano proposto una "domanda riconvenzionale implicita". La ricorrente indica pure di avere in seguito appreso che il notaio aveva rimborsato ai convenuti - su richiesta del loro patrocinatore - l'importo di fr. 7'379.33 legato alla controversia, circostanza che va considerata nell'applicazione dell'art. 107 CPC. Rimprovera alla Corte cantonale di non aver considerato la potenziale rilevanza penale della discrepanza fra le osservazioni dei convenuti e la formula di chiusura inserita dal notaio nel rogito. Quest'ultima circostanza l'avrebbe costretta ad adottare una condotta prudente, comunicando una perdita di interesse nella vertenza che non può essere considerata una soccombenza. La Corte cantonale avrebbe poi violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. sia respingendo il reclamo senza aver preliminarmente effettuato un'audizione e senza chiedere alle parti di determinarsi sulle spese sia omettendo di motivare l'assunto secondo cui le ragioni che avrebbero fatto desistere l'attrice dal procedimento non meritavano approfondimento.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto
1.
1.1. La ricorrente riconosce che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è in concreto raggiunto. Ritiene tuttavia che tale rimedio sia ammissibile, perché la controversia pone questioni giuridiche di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Secondo la ricorrente queste sarebbero "la corretta qualificazione dello stralcio processuale (art. 241 vs 242 CPC) ", "l'obbligo di indicare i rimedi giuridici (art. 239 CPC) "e "la determinazione equa delle spese e delle ripetibili ( art. 106-107 CPC ) ".
1.2. I presupposti previsti dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono soddisfatti quando sussiste un interesse generale e impellente al chiarimento di una questione controversa da parte della massima istanza nazionale, per ottenere un'applicazione uniforme del diritto federale ed eliminare una notevole insicurezza giuridica (DTF 144 III 164 consid. 1). L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 135 III 397 consid. 1.2) e non è tra l'altro data se può senz'altro riproporsi in un caso con un valore litigioso sufficiente, cioè superiore a fr. 30'000.-- (DTF 144 III 164 consid. 1; 143 III 46 consid. 1; 139 III 182 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3; sentenza 4A_611/2021 del 16 febbraio 2023 consid. 1.3).
1.3. In concreto le predette condizioni non sono manifestamente date. La ricorrente si limita ad elencare delle questioni concernenti la mera applicazione del CPC che possono peraltro senz'altro riproporsi in una causa con un valore di lite superiore a fr. 30'000.--. Ne segue che il gravame non può essere trattato come ricorso in materia civile.
2.
La sentenza impugnata è invece suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Giusta l'art. 116 LTF con tale rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1, con rinvii). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
Ne segue che tutte le censure con cui viene fatta valere una violazione delle norme del Codice di procedura civile (art. 95, 106-107, 239, 241, 242) e del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e la fissazione delle ripetibili contenute nel ricorso si rivelano di primo acchito inammissibili. Verranno quindi unicamente esaminate le censure che racchiudono un'intellegibile allegata violazione di diritti costituzionali.
3.
Di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare i relativi accertamenti se sono stati svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF), ciò che il ricorrente deve allegare con precisione (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 332 consid. 2.2).
La libera narrazione concernente l'agire del notaio (inclusa la pretesa rilevanza penale) - che peraltro verte su fatti irrilevanti ai fini del presente giudizio - contenuta nel ricorso, si palesa quindi pure inammissibile.
4.
La ricorrente lamenta una violazione degli art. 5 cpv. 3, 9 e 29 Cost. (violazione del principio della buona fede, impossibilità di accedere alla giustizia), perché l'indicazione dei rimedi di diritto non specificava che l'inesistenza di una desistenza doveva essere fatta valere con una revisione.
La censura si palesa infondata. Occorre innanzi tutto osservare che l'indicazione dei rimedi di diritto della decisione pretorile non era viziata, poiché le vie di ricorso straordinarie quale la revisione o l'interpretazione non vanno menzionate (sentenza 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1, non pubblicato in DTF 145 III 469). Giova poi rilevare che la ricorrente aveva unicamente contestato le spese giudiziarie messe a suo carico e non asserisce di essersi lamentata innanzi all'autorità di ricorso di un'erronea interpretazione della sua volontà da parte del Pretore aggiunto, quando questi ha ritenuto che essa volesse desistere dalla lite. La ricorrente ha quindi potuto adire il Tribunale competente per giudicare un reclamo in materia di spese. Essa pare poi non avvedersi dell'altra motivazione, del tutto indipendente dalla mancata impugnazione della desistenza e rimasta incontestata nel ricorso in esame, in cui la Corte cantonale ha ritenuto che il rimedio di diritto cantonale era pure destinato all'insuccesso, perché l'insorgente non aveva indicato in quale diversa misura le spese processuali avrebbero dovuto essere ripartite né aveva cifrato la sua richiesta con riferimento alle ripetibili.
5.
La ricorrente si duole pure di una duplice violazione del proprio diritto di essere sentita. Da un lato lamenta che la Corte cantonale ha respinto il reclamo senza procedere a un'audizione e senza chiedere osservazioni scritte sulle spese. Dall'altro, le rimprovera di non aver sufficientemente motivato la sentenza quando al consid. 16 ha ritenuto senza utilità per il giudizio le indicazioni contenute nel reclamo sulle cause della desistenza.
In concreto la prima asserita violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. appare del tutto pretestuosa e rasenta la temerarietà. La ricorrente nemmeno afferma di avere chiesto un'udienza né spiega cosa le avrebbe impedito di esprimersi sulle spese nel proprio reclamo. Con riferimento al secondo rimprovero, la ricorrente pare misconoscere che l'obbligo dell'autorità di motivare la propria decisione non comporta il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di essere sentito è unicamente violato se l'autorità non soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 150 III 1 consid. 4.5, con rinvii). Come emerge dai precedenti considerandi le ragioni che avrebbero indotto la ricorrente a chiedere lo stralcio sono, già a causa delle carenze del reclamo, inconferenti e non meritavano quindi disamina da parte della Corte cantonale.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti