Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_24/2026
Sentenza del 2 marzo 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Rüedi, May Canellas,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Cinzia Catelli,
opponente.
Oggetto
indennità per discriminazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.99).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nella primavera del 2024 la B.________ Sagl ha pubblicato un annuncio per l'assunzione di un "Infrastructure Business Development Officer". Il 3 maggio 2024 la "Talent Officer" della società ha contattato telefonicamente A.________ che aveva inviato la propria candidatura per la predetta funzione. Il 14 maggio 2024 ha avuto luogo un ulteriore colloquio a cui ha pure partecipato un altro dirigente della B.________ Sagl. Il 24 maggio 2024 la Talent Officer ha lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica di A.________ con cui le comunicava che non sarebbe passata alla fase successiva della procedura di selezione, poiché le sue abilità di comunicazione commerciale e di persuasione non avevano completamente soddisfatto le aspettative. Con lettera 13 giugno 2024, su richiesta di A.________, la Talent Officer ha motivato la predetta scelta.
2.
Dopo aver adito l'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi domandando il pagamento di fr. 40'140.--, A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di condannare la B.________ Sagl a versarle complessivi fr. 274'090.--. Con giudizio del 7 agosto 2025 il Pretore ha respinto la petizione.
3.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 17 dicembre 2025, respinto nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________.
4.
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 16 gennaio 2026. Postula l'annullamento della sentenza di appello con il rinvio della causa all'autorità inferiore per un nuovo esame e decisione nel senso dei considerandi. Secondo la ricorrente la Corte cantonale ha violato gli art. 95 lett. a LTF e 29 cpv. 2 Cost.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
5.
5.1. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha dichiarato inammissibili due domande di accertamento siccome nuove nel senso dell'art. 317 cpv. 2 CPC, osservando che esse sarebbero in ogni caso sussidiarie alla richiesta di condanna. Con riferimento alle censure proposte ha preliminarmente specificato che l'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall'art. 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) non è applicabile a una pretesa discriminazione all'assunzione. Ha tuttavia osservato che in ragione delle difficoltà probatorie che sussistono in tale ambito, nella maggior parte dei casi il giudice deve accontentarsi del grado della prova della verosimiglianza preponderante. Si è poi partitamente occupata dei dodici indizi menzionati nell'appello, dichiarandone molti irricevibili, perché nuovi, aggiungendo pure che nemmeno considerandoli singolarmente o complessivamente essi sarebbero idonei a rendere preponderantemente verosimile la tesi dell'attrice di non essere stata assunta perché donna. La convenuta non doveva quindi dimostrare che non vi è stata una disparità di trattamento o che questa si basava su motivi oggettivi.
5.2. La ricorrente invoca l'art. 95 lett. a LTF e rimprovera alla Corte cantonale di avere utilizzato " uno standard probatorio eccessivo ", mediante un'applicazione errata dei principi della prova per indizi, perché i documenti scritti da quattro suoi precedenti superiori gerarchici sarebbero stati " neutralizzati ", siccome ritenuti privi di rilevanza, invece di essere considerati dei possibili indizi della pretesa discriminazione che avrebbero dovuto portare l'opponente a dimostrare in modo oggettivo e verificabile l'assenza di discriminazione. Lamenta anche una valutazione errata degli indizi che permetterebbero di stabilire la verosimiglianza di una discriminazione, poiché la Corte cantonale avrebbe proceduto a un esame selettivo e frammentario di tali elementi e ricorda di avere superato tre tappe su sette della procedura di selezione. Sostiene che vi sarebbe pure stata una contraddizione nel comportamento dell'opponente, emergente dalla griglia dei criteri di selezione, che avrebbe giustificato " l'attivazione dell'onere di chiarimento ". Si duole infine di una duplice violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). La prima perché la Corte cantonale ha dichiarato nuovi e inammissibili la quasi totalità degli indizi proposti, nonostante il fatto che si fondino su fatti già accertati e costituirebbero unicamente " una riorganizzazione argomentativa degli elementi già presenti agli atti "; la seconda perché l'autorità inferiore non avrebbe esaminato la questione " dello spostamento dell'onere della prova ".
5.3. Giova innanzi tutto rilevare che il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non dispensa le parti dal rispettare quanto disposto dalla legge di procedura applicabile (cfr. sentenza 5A_256/2020 dell'8 novembre 2021 consid. 4.3.3; DTF 144 III 394 consid. 4.2). La Corte cantonale aveva dichiarato irricevibili molti indizi proposti basandosi sull'art. 317 cpv. 1 CPC. Ora, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, per non essere considerati nuovi nel senso di tale norma non basta che i fatti possano essere ricostruiti esaminando le prove già assunte in prima istanza (sentenza 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 8), ragione per cui non è ravvisabile - né è del resto pretesa nel ricorso - una violazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Non occorre quindi dilungarsi sulla lamentela concernente la mancata considerazione della griglia dei criteri di selezione per ritenere una discriminazione verosimile, atteso che tale indizio era stato dichiarato un inammissibile novum. Altrettanto infondata si rivela la doglianza del mancato esame della questione dell'onere della prova: la Corte cantonale ha esplicitamente indicato che la qui ricorrente non aveva provato con il grado della verosimiglianza preponderante di essere stata discriminata in ragione del sesso, ragione per cui l'onere della prova non andava ribaltato sull'opponente. Le censure attinenti a una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente si rivelano pertanto infondate.
Occorre poi osservare che la ricorrente sorvola la considerazione della Corte cantonale, peraltro in sintonia con la giurisprudenza di questo tribunale (sentenza 8C_719/2021 del 4 ottobre 2022 consid. 2.2), secondo cui l'alleggerimento dell'onere della prova previsto dall'art. 6 LPar non è applicabile alla fattispecie in esame che concerne una pretesa discriminazione all'assunzione. Infine, nonostante il richiamo all'art. 95 LTF, il resto del ricorso si esaurisce in una inammissibile critica, perché di natura meramente appellatoria, della valutazione delle prove agli atti in cui la ricorrente sostituisce liberamente il proprio apprezzamento a quello della Corte cantonale (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 104 consid. 1.5; 143 IV 500 consid. 1.1).
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. b e 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti